La Russia attacca il Capo dello Stato: “Parole blasfeme”. Meloni: “Offesa l’intera Nazione”

Il Capo dello Stato Sergio Mattarella avrebbe “fatto paralleli storici oltraggiosi e palesemente falsi tra la Federazione Russa e la Germania nazista”. Parole gravi che, attraverso la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, costituiscono un attacco all’Italia. L’attacco si riferisce alle parole che il Capo dello Stato ha pronunciato qualche giorno fa a Marsiglia, parlando di “fenomeni di carattere autoritario che presero il sopravvento in alcuni Paesi. Fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”. Secondo Zakharova Mattarella “dovrebbe pensare al fatto che oggi l’Italia, con gli altri Paesi della Nato, sta pompando con moderne armi letali il regime terrorista neonazista di Kiev, sostenendo così in modo incondizionato il regime criminale in tutti i suoi crimini”.

A sottolineare la gravità delle parole è stata la stessa Giorgia Meloni: “Gli insulti della portavoce del Ministero degli Esteri russo, che ha definito “invenzioni blasfeme” le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, offendono l’intera Nazione italiana, che il Capo dello Stato rappresenta. Esprimo la mia piena solidarietà, così come quella dell’intero Governo, al Presidente Mattarella, che da sempre sostiene con fermezza la condanna dell’aggressione perpetrata ai danni dell’Ucraina. 

Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, difende Mattarella: “Trovo inopportune e fuori luogo le dichiarazioni rilasciate dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. Al capo dello Stato Sergio Mattarella, custode dei valori della Repubblica e punto di riferimento della nazione, rinnovo la mia stima ed esprimo la vicinanza mia personale e del Senato”. 

Dello stesso avviso il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, di Fratelli d’Italia: “Troviamo una grave mancanza di garbo istituzionale e diplomatico che una portavoce di uno Stato estero attacchi cosi’ smodatamente il Capo dello Stato italiano. L’Italia e’ una Nazione libera e sovrana nella quale il Presidente rappresenta l’unita’ nazionale ed e’ garante della Costituzione. Tutte caratteristiche che difettano alla Russia che infatti ha invaso l’Ucraina proprio come fece a suo tempo la Germania nazista con la Polonia e poi con la stessa Unione sovietica. Era una guerra di conquista proprio come quella di Mosca per l’annessione del territorio ucraino, l’ipocrisia e’ un inutile orpello. Una verita’ solare quella del presidente Mattarella, nel merito e nel metodo”.

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Alessandro Guidolin
Alessandro Guidolin
Classe 1997, piemontese trapiantato a Roma. Laureato in giurisprudenza, appassionato di politica e comunicazione. “Crederci sempre arrendersi mai”

2 Commenti

  1. Non condivido le parole di Mattarella dette a Marsiglia. Ai capi di Stato è richiesta verità si, ma anche diplomazia.
    Siamo in periodo di trovare accordi per una pace in Europa, non si pùò presentarsi con insulti che, anche se veritieri, non portano da nessuna parte. O si hanno le risorse per tenere a bada Putin, o bisogna dialogare con lui. Dialogo dove gli insulti non trovano ascolto.

  2. Certamente i tre più importanti ovvero il Presidente del Consiglio, del Senato e della Camera comprese la gran parte del mondo politico non poteva che dirsi indignato della reazione della Russia alle parole di Mattarella a Marsiglia (che resti tra noi se le poteva risparmiare in questo particolare momento in previsione della chiusura della guerra anche se il gira mondo ucraino afferma che la Russia deve ritornare nelle posizioni del 2022) onde Vi invito a leggere ciò che circola nei commenti ovvero o non avete capito nulla poiché a parte quelli invischiato nella politica gli altri sono tutti contrari a Matterella sarebbero stracontenti se lasciasse l’incarico NON LO SOPPORTANO è il popolo che ha sempre ragione

    Roma, 15 febbraio 2025

    Ch.mo Professore,
    Lei ebbe modo di interessarsi dell’opposizione al secondo rendiconto del fallimento Ondaclear S.p.A. impugnando per la seconda volta il rendiconto del primo curatore Giovannetti.

    L’attuale situazione del fallimento è la seguente: con decreto in data 25.07.2023, notificato in data 25.10.2023, è stato chiuso il fallimento iniziato il 22/12/1993 prescrivendo al terzo curatore, avv. Luca Gratteri – forse parente del proc. gen. Gratteri – dopo la decisione della Corte di Appello su un mio credito, la cancellazione della società.
    La novellata legge fallimentare, ex art. 150, prevede che i fallimenti precedenti a questa legge devono essere regolati con la vecchia legge e devono essere riconsegnati al fallito, nel caso di specie al sottoscritto n.q. di legale rappresentane nonché socio di maggioranza assoluta.
    Ho impugnato alla corte di appello il decreto che ha concluso affermando, in sintesi: “ininfluente che la società fosse riconsegnata al legale rappresentante poiché i soci sono legittimati ad agire per recuperare ciò che il fallimento non ha ritenuto di proprio interesse recuperare”.
    Considerato che con i 5 eredi (vedova e 4 figli) del mio socio, deceduto nel 1985, non si è mai sviluppata coesione, anzi il contrario, infatti mi fecero sottoporre nel 1993 ad una ispezione della Guardia di Finanza – chiusa dopo 10 gg. con multa di € 516,46 – e ad una ispezione del tribunale anch’essa chiusa senza rilievi dell’ispettore giudiziario quindi, non ritenendo di poterli coinvolgere positivamente nel recupero su ciò che ho denunciato come “mala gestio” fallimentare a causa anche di precedenti assurde pretese ed altro, ho impugnato in cassazione la decisione della Corte di Appello.

    Allo stato attuale con il fallimento chiuso ed in previsione di indire una assemblea, ho ripreso tutta l’operatività che fa capo alla mia carica di amministratore unico e di socio con i 2/3 delle quote, oggi prive di valore da integrare con determinazione assembleare.

    Premesso quanto precede, mi rivolgo a Lei nell’ipotesi che possa essere interessato al recupero presso il Comune di Catania dell’ingente importo della revisione prezzi definitiva, del 15% inspiegabilmente non incassata poiché, nel rendiconto Giovannetti non esiste fattura relativa all’importo maggiorato dell’IVA.
    Il curatore Giovannetti non incassò né il 15% della revisione prezzi a garanzia di Lit. 109.062.453, € 56.326,03 – vedi allegato documento Comune di Catania revisione prezzi – né chiese la rideterminazione della revisione prezzi con le tabelle definitive – i SAL revisione prezzi furono determinati con le tabelle provvisorie – non ritenne di chiedere i connessi interessi legali o gli interessi legali fino al 31/12/1999 e gli interessi di mora LL.PP. dal 01/01/2000 – questo secondo calcolo è conforme alle vigenti norme.
    Non solo, la perizia suppletiva in corso d’opera del 1996 che, per legge, avrebbe dovuto essere agli stessi patti e condizioni del contratto – offerta del 1984 – al contrario è stata incrementata dello 0,56714% che non corrisponde alla revisione prezzi di oltre lo 0,9%. Ho determinato sui SAL della perizia suppletiva la revisione prezzi differenza tra l’incremento che il fallimento ottenne dal Comune di Catania e quello che avrebbe dovuto ottenere dagli “stessi patti e condizioni delle opere contrattuali” determinando gli importi che il fallimento Ondaclear avrebbe dovuto percepire con la revisione prezzi agli stessi patti e condizioni del contratto principale – norma di legge – dedotta la percentuale dell’incremento ottenuto del 0,56714% sui prezzi della perizia suppletiva – vedi allegato revisione prezzi n. 20 –

    L’importo dei SAL lavori – vedi allegato documento del Comune di Catania – per la determinazione della revisione prezzi alla quale sono stati detratti gli importi incassati nel corso dei lavori e certificati dall’allegato del Comune di Catania è stato incrementato delle percentuali del 5% e 0,5% a garanzia. Questi due importi di totali Lit. 205.117.169 sono stati pagati al fallimento con fattura n. 1 del 30/06/1998.

    Il Comune mi obbligò ad inizio lavori nel secondo semestre del 1993 ad incassare l’anticipazione violando il vigente codice degli appalti poiché l’anticipazione deve essere erogata entro massimo sei mesi dall’offerta il cui contratto derivava dall’offerta per appalto concorso redatta a fine primo semestre 1984.
    Va da sé che era facoltà dell’impresa rinunciarvi oppure il Comune di Catania avrebbe dovuto attualizzare l’importo aumentandolo della revisione prezzi mentre lo ha detratto dal calcolo revisionale di cui ne deve rispondere oltre alla revisione prezzi anche con gli interessi legali fino al 31.12.1999 e, successivamente, con gli interessi di mora.

    L’esame del documento redatto dal Comune di Catania, con date e l’ammontare dei SAL fino allo Stato Finale Lavori, evidenzia che dopo il 17° SAL è stato inserito l’importo della revisione prezzi calcolata con le tabelle provvisorie già corrisposta di Lit. 705.237.000, € 364.224,52, aumentata dal 15 SAL revisione prezzi di Lit. 89.331.000, € 46.135,62 corrispondente al totale iscritto nel SAL lavori di Lit. 794.564.000 (705.233.000 + 89.331.000), € 410.358,06.
    Il Comune di Catania, con atto non previsto dal codice degli appalti e dalle vigenti leggi, ha inserito nel certificato SAL lavori l’importo somma di tutti i SAL revisione prezzi provvisori erogati al netto del 15% di garanzia accantonato, come se fossero lavori compreso il 15° SAL revisione prezzi.
    Come già evidenziato nella contabilità del fallimento non risulta nessuna fattura dell’importo del totale 15% di Lit.109.062.453, € 56.326,06 accantonato a garanzia maggiorato dell’IVA dell’epoca del 10%, pertanto il curatore Giovannetti ha rinunciato all’incasso creando un danno alla massa non solo non incassando questo importo ma non pretendendo, come dovuto dalle norme la revisione prezzi con le tabelle definitive oltre a sottoscrivere un consistente importo di lavori aggiuntivi non agli stessi patti e condizioni del contratto principale poiché incrementati del 0,56714% mentre l’incremento avrebbe dovuto essere di circa lo 0,9% come da allegato esempio.

    Attiro la Sua attenzione sul fatto che nel periodo compreso dal 22/12/1993 del fallimento alla data del decreto di chiusura del fallimento stesso, le attività della rappresentanza legale erano in possesso del curatore che, inspiegabilmente, vi ha rinunciato pur essendo stato sollecitato dalle relazioni non solo del consulente di parte ma dagli atti di contestazione del rendiconto e azioni varie che avviai sull’operato fallimentare dei curatori.
    Alla luce dei documenti dell’attuale giurisprudenza della Cassazione ritengo che l’azione che intendo intraprendere sul recupero demandato ai ritornati in bonis non sia intervenuta la prescrizione poiché coperta dalla sospensione per tutto il periodo della procedura fallimentare.
    Gli importi determinati dalla data del dovuto alla data odierna del 15/02/2025, sono:
    a) Sorte € 474.869,87 più interessi legali € 360.807,52, totale circa € 825.677,39;
    b) Sorte € 474.869,87 più int. legali al 31/12/1999 € 121.335,45 più int. moratori dal 01/01/2000 € 715.577,79, totale circa € 1.311783,11;
    c) Oltre a quanto dovuto per revisione prezzi sull’anticipazione imposta in antitesi al disposto del codice degli appalti essendo trascorso nel settembre 1993 più di sei mesi dall’offerta del 1984
    Va da sé che non avendo attuato nessuna procedura di salvaguardia dell’impresa ho calcolato:
    1) revisione prezzi € 93.552,80;
    2) rev. prezzi più interessi legali € 179.296.,90;
    3) rev. prezzi più int legali più int. moratori € 269.295,14.

    Tutto è stato possibile con il concorso ai danni del ceto fallimentare e del sottoscritto in violazione di precise norme di legge sui LL.PP., dell’Albo Nazionale Costruttori, ex art. 14, commi 1 e 2, della vecchia legge fallimentare, ex art. 228, “Interesse privato del curatore negli atti del fallimento – Salvo che al fatto non siano applicabili gli artt.315, 317, 322, e 323 del codice penale …” in concorso tra:
    Avv. Eugenio Giovannetti 1° curatore del fallimento Ondaclear S.p.A. fino al 2005;
    Dott. Leonardo Quagliata responsabile contabile del fallimento durante la curatela Giovannetti e, successivamente, nominato 2° curatore alle dimissioni di Giovannetti;
    Ing. Orazio Torrisi – non iscritto all’A.N.C. – al quale in bonis avevo dato l’incarico di contabilizzare i lavori del cantiere al quale il curatore Giovannetti ed il direttore dei lavori del Comune di Catania hanno il primo affidato la direzione dei lavori sottraendola al sottoscritto, unico iscritto all’A.N.C. come direttore tecnico della Ondaclear S.p.A., facendogli assumere a sua insaputa le connesse responsabilità civili e penali insite nella carica ed il secondo, Ing. Santo Cimellaro, direttore dei lavori per il Comune di Catania accettando tale stato di fatto in violazione di precise norme unitamente all’ingegnare capo del Comune di Catania compresa l’esecuzione di tutti i lavori in sub appalto, ex l. 55/90, vietati oltre la soglia del 40% dell’importo dell’appalto relativo a sub appaltatori di messa in opera di materiali non prodotti dagli stessi subappaltatori.

    E non solo, la mia permanenza nella carica di unico direttore tecnico (vedi certificato nel quale per un piccolo periodo avevo assunto un condirettore tecnico che dette le dimissioni) ha consentito al Fallimento ed al Comune di Catania l’esecuzione dei lavori provocandomi un ingente danno sia professionale che economico.
    Infatti, avevo firmato in data 03.07.1995 un contratto con la Restman S.r.l. per assumere la direzione tecnica dell’impresa traferendo tutte le iscrizioni, come categorie ma al minimo dell’importo, percependo un importo una tantum e la direzione tecnica con stipendio.
    Quando mi recai alla segreteria dell’A.N.C. per le necessarie pratiche di iscrizione alla Restman, appresi che la Ondaclear S.p.A. in fallimento non aveva effettuato la comunicazione del fallimento quindi, ero ancora il direttore tecnico della Ondaclear in fallimento e solo allora appresi che il fallimento stava eseguendo i lavori di costruzione del plesso scolastico per il Comune di Catania in Località Trappeto SUD, mentre ero a conoscenza che il fallimento avrebbe dovuto procedere solo al consolidamento del solaio del primo piano con il getto di calcestruzzo – Comune di Catania ordine di servizio n. 3 in data 16.02.1994 -, lavoro della durata di uno o due giorni e del costo chiesto dal curatore Giovannetti di Lit. 84.000.000, € 43.382,38.
    In data 20.09.1995 mi fu revocato il contratto che avevo firmato in data 03.07.11995 – allegati contratto, revoca contratto e certificato iscrizione ANC -.
    Per dare prova del perdurare della mia iscrizione a direttore tecnico della Ondaclear il successivo 21.09.1995 depositati lettera all’Ispettorato dell’A.N.C. presso il Ministero dei LL-PP. Per aver riscontro della mia permanenza dell’iscrizione.
    In data 02/10.1995 l’Ispettorato confermò che la Ondaclear S.p.A.

    Alla luce della possibilità ad agire, considerati i vari fattori temporali personali e dei tribunali è inattuabile l’avvio di una attività presso il tribunale quindi, l’attività deve essere finalizzata ad una ipotetica minaccia di ricorso alle vie legali con notevole aggravio dei costi per il Comune per giungere entro qualche mese ad un compromesso stragiudiziale che, pur riducendo l’importo del dovuto, chiuda la controversia dando la possibilità al responsabile dell’Amministrazione di relazionare per la soluzione di bonario componimento nell’interesse del Comune stesso.
    Va da sé che Lei deve valutare se ha le necessarie “relazioni” per realizzare il compromesso poiché tutto deve essere finalizzato a questo scopo.

    Un elemento che oggi dovrebbe facilitare questa unica soluzione è costituito dal fatto che i funzionari e dirigenti dell’epoca che attuarono, in accordo con Giovannetti, questo assurdo modo di operare e contabilizzare non previsto dal codice degli appalti, dal sinallagma contrattuale e dalle varie leggi causando un ingente danno personale, dovrebbero essere tutti in pensione oltre ad aver consentito che i lavori fossero eseguiti interamente in sub appalto in zona con diffusa e radicata presenza mafiosa, ex L. 55/90, nonché sottraendo la conduzione dei lavori al Direttore Tecnico iscritto all’A.N.C. abilitante la Ondaclear S.p.A. ad eseguire LL.PP. il quale deve per legge assumendosene ogni responsabilità civile e penale coordinare e dirigere i lavori dell’impresa di cui ne è direttore tecnico.

    Per chiarezza e valutazione della proposta ipotizzo un accordo con suddivisione 50% del ricavato che compenserà a ciascuno, a risultato acquisito, i costi e rischio dall’avvio e dell’attività stragiudiziale della quale solo Lei è nelle condizioni di valutare sia sul piano giuridico di fattibilità che sul piano delle “relazioni per velocizzare la conclusione stragiudiziale positiva” avendo in prospettiva una non indifferente possibile remunerazione di attività limitata nel tempo e di sole relazioni dopo l’avvio della richiesta a termine di leggi e giurisprudenza.

    La prego di valutare la proposta ed attendo una Sua risposta entro il 7 marzo p.v., non ricevendo risposta la riterrò non interessato.

    Cordiali saluti.

    Edoardo Moscarelli

    Allegati:
    1) SAL lavori fino allo stato finale, SAL revisione prezzi del Comune di Catania confluito come “n.15 cer: R.P. 794.554.000” dopo il 17° SAL lavori del 30.04.1995 nell’elenco dei SAL lavori;
    2) due fogli di calcolo revisionale relativi:
    a) alla prima fase del calcolo revisionale definitivo dopo aver detratto il relativo importo della revisione prezzi provvisoria;
    b) alla seconda fase relativa ai lavori della perizia suppletiva detratto l’incremento parziale non previsto dalle norme sui LL.PP. – stessi patti e condizioni del sinallagma contrattuale del 1984 ai lavori della perizia suppletiva – costituito dal capitolato dell’appalto concorso edito dal Comune di Catania;
    c) la
    ostre genuflessioni

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