Rampelli (VPC-FDI): donne musulmane rinchiuse in un recinto a Roma, sotto gli occhi di tutti!

“Non si può più accettare di essere discriminati a casa propria, di vedere stravolti i nostri principi ordinatori per i quali generaziono si sono battute con coraggio, di subire divieti e sanzioni mentre cittadini stranieri violano indisturbati la legge”. È quanto dichiara il vicepresidente della
Camera dei deputati Fabio Rampelli sulla sua bacheca Facebook documentando con varie foto musulmani che pregano a piazza Re di Roma e le loro donne segregate in un angolo dietro un velo.

“Nella foto- ha spiegato Rampelli-  scattata da me alle ore 9.30 di questa mattina in Piazza Re di Roma, a Roma: gli uomini pregano ignorando le regole del distanziamento sociale, ma hanno almeno la mascherina. A pochi metri di distanza si vede un recinto, non è una porcilaia ma lo spazio riservato alle donne rinchiuse dietro una rete oscurante, come fossero animali. Non possono partecipare alla preghiera né vedere i fedeli e l’iman. La polizia osserva senza eccepire).
Domanda: gli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione italiana li gettiamo nella tazza del cesso? Lo chiederò a Conte questa settimana. Adesso basta.

LE PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMO E DONNA SECONDO LA COSTITUZIONE ITALIANA

ART. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 51

Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

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