Data inizio pubblicazione: 31/08/2020
Data fine pubblicazione: 30/09/2020
Data esecutività : 11/09/2020
Quest’ultimo dato vizia i sei atti con le gravi conseguenze del caso. Ci sono prove che, perlomeno nei giorni dal 3 al 7 settembre, mancava il file di lettura, disattendendo così gli obblighi di legge: dal 31 agosto all’11 di settembre i 10 gg consecutivi di visibilità, correlati ai 15, mancano proprio.
Per rimediare a questo pasticcio, chi di dovere, invece di raddoppiarli ad un mese avrebbe, secondo noi, dovuto ripristinare la correttezza dei termini, revocando la procedura precedente, attestando il primo giorno di nuova pubblicazione alla data di lettura del file riapparso, garantendo per 15 giorni consecutivi la lettura dell’atto e potendo così asserire la sua vera data di esecutività, dopo il decimo giorno.
C’è poi un’altra cosa: il Garante Privacy, con nota del 27/11/2018, ha stabilito che i dati personali da pubblicarsi obbligatoriamente per legge, se permangono oltre i termini, divengono illeciti, con possibile lesione a rischio risarcimento. Siamo sicuri che il problema non si ponga per almeno qualcuno di questa ventina di atti? L’obbligatorietà del termine dei 15 giorni è previsto dal TUEL e vale per le delibere, ma il Consiglio di Stato, già con sentenza 2195/2017, aveva riconosciuto un obbligo di pubblicazione anche per le determine dirigenziali.
Che succede se paghiamo una multa in ritardo o pretendiamo di coprire 10 giorni d’assenza al lavoro, con un certificato medico che ne attesta 3? Ci dite chi è a Capannori il Responsabile della gestione documentale e, soprattutto, dov’è il Piano della Sicurezza del Sistema di gestione informatica, previsti per legge?