COVID 19 – il virus uccide anche lo stato di diritto

Il virus uccide anche lo stato di diritto. Il decreto legge pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ne dà il triste annuncio.

Da oggi, e fino al 31 luglio, il Presidente del Consiglio si è autoriconosciuto poteri smisurati in ogni campo, dall’economia all’istruzione ai diritti individuali. Da utilizzare con quel metodo che sembra gradire molto…a singhiozzo.

Innanzitutto il Decreto appena varato è uno strumento astuto per annientare la democrazia parlamentare: scrivere in un provvedimento, avente forza di legge ma approvato dal Governo, che possono essere adottati da membri del Governo stesso provvedimenti aventi quale contenuto tutto e il contrario di tutto, e dare copertura normativa a quelli già adottati, è davvero un escamotage degno di tale nome.

Ma quel che più vacilla continua ad essere la certezza del diritto.

Partiamo da una banale riflessione: fino a ieri, nei confronti di chi veniva trovato dalle forze di polizia per strada senza una motivazione legittima, scattava una denuncia ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, il quale dispone che “Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. Ne conseguiva che l’eventuale accertamento della colpevolezza sarebbe dovuto avvenire nell’ambito di un processo penale, con tutte le garanzie di difesa del caso. E ne conseguiva che il reato si sarebbe potuto estinguere, laddove contestato, semplicemente pagando una oblazione di 103 Euro. Da oggi, non solo per chi verrà fermato poi, ma anche per chi ha commesso la violazione prima, verranno applicate sanzioni amministrative da 400,00 a 3.000,00 Euro. Il che implica, in barba ad ogni principio di diritto, il riconoscimento di efficacia retroattiva ad una nuova norma che di fatto aggrava le conseguenze di una violazione già commessa dal cittadino… Però, per completezza di informazione, va dato atto che per chi ha commesso la violazione prima c’è lo sconto…la sanzione sarà ridotta a “solo” 200,00 Euro! Insomma, chi paga il conto di un Governo che sbaglia norma e cambia idea è, come al solito, il cittadino, che se a questo punto fosse raggiunto da una sanzione contestabile, sarebbe costretto ad impugnarla a proprie spese dinanzi al Giudice di Pace (solo di marche il ricorso costa da un minimo di 43 euro a un massimo di 125, oltre alle spese dell’avvocato).

Ma andiamo avanti. Ad oggi, sul sito dedicato del Governo, Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo, la pagina risulta ancora in aggiornamento in seguito all’entrata in vigore del Dpcm 22 marzo 2020 e sono pertanto ivi riportate disposizioni errate e indicazioni parziali. La questione non è da poco, perché a fronte di norme frammentarie e sovrapposte che si susseguono alla velocità della luce, dopo 4 giorni la comunicazione istituzionale ancora non consente ai cittadini di sapere cosa possono fare e cosa no.

Il tutto in un quadro generale assolutamente impreciso ed incerto: ci si muove tra il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, all’indicazione di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute”.

E in molti si chiedono se tra le circostanze legittimanti rientrino gli spostamenti dei genitori separati o divorziati per prendere e riportare i figli, quelli per portare aiuto ad un familiare o ad un amico in stato di difficoltà anche se non è in condizioni di non autosufficienza certificate, quelli per accompagnare il familiare o l’amico (magari convivente) legittimato a muoversi ma non automunito, quelli per svolgere attività di lavoro occasionale come la baby-sitter o l’insegnante di ripetizioni. E soprattutto si chiedono: ma visto che sono aperti giornalai, tabaccai, negozi di elettronica, officine, istituti di culto, posso andare a comprare il giornale, le sigarette, il telefonino nuovo, o posso andare ad aggiustare la macchina o a fare una preghiera?

La risposta manca, ma ciò che è davvero inammissibile è che in questo stato di incertezza, oltre a rischiarsi la famosa multa fino a 3.000,00 euro, si rischia anche la condanna penale ai sensi dell’art. 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, per cui sono previste pene aggravate con l’ultimo decreto dell’arresto da 3 mesi a 18 mesi e dell’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Norma dall’interpretazione incerta anch’essa, per la quale deve essere comminata la pena a “Chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo”. L’ordine è inteso dalla Cassazione come ogni “provvedimento con il quale la p. a. impone obblighi di dare, di fare o di non fare.” E quindi si pensa a quei provvedimenti dei Sindaci, che magari in pochi conoscono. Circostanza difficile da far valere, visto che la legge non ammette ignoranza.

Detto tutto ciò, non si può che concludere così: se ai cittadini italiani in questa situazione di emergenza è chiesto rigore, e mi pare che stiano ampiamente dimostrando di averne, allo Stato e alle sue articolazioni ne è chiesto ancora di più, ma  la grave carenza è sotto gli occhi di tutti…

Resta aggiornato

Invalid email address
Promettiamo di non inviarvi spam. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Leggi anche

Articoli correlati