Il 16 marzo u.s. abbiamo onorato il primo impegno assunto con gli amici agricoltori, fornendo loro una qualificata assistenza legale. A distanza di soli sei giorni, grazie all’impegno congiunto del nostro consigliere regionale Renato Perrini, del nostro parlamentare on. Giovanni Maiorano e del componente del Direttivo avv. Francesco Ciro Miale, sono state presentate sia una mozione in Consiglio Regionale sia una interrogazione al Ministro degli Affari Regionali.
Nella dichiarazione relativa alla mozione Renato Perrini afferma che “Non si può pagare un contributo di bonifica senza avere in cambio le opere di bonifica. Anche la Corte Costituzionale ha stabilito che il contributo, il famigerato 630, è illegittimo in assenza di beneficio e la Regione Puglia non può nascondersi dietro fantastiche interpretazioni linguistiche: va pagato anche se il beneficio è indiretto. Cosa significa indiretto, che il contadino deve pagarlo sul suo terreno anche se poi il servizio viene offerto ad altri
contadini?” per questi motivi proporrà ai colleghi consiglieri l’approvazione di una mozione che impegna la Giunta regionale, in persona del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano ad adottare un Piano di bonifica realistico ed effettivo che definisca coerentemente l’elenco delle opere pubbliche di bonifica che rivestono preminente interesse generale per la sicurezza territoriale e per lo sviluppo economico del comprensorio, nonché a ridefinire i Piani di classifica in modo da determinare con equità e certezza le aree e i soggetti coinvolti dalle prestazioni di servizi.
L’on. Giovanni Maiorano ha presentato una interrogazione parlamentare in cui si chiede al Ministro degli Affari Regionali: “se intende attivare iniziative di competenza per adeguare la legislazione statuale di riferimento in materia di contributi di bonifica ai pronunciamenti delle supreme corti di legittimità e conseguentemente favorire l’armonizzazione anche delle normative regionali in materia” Premesso che: “sia la Corte Costituzionale (sentenza del 19 ottobre 2018 n. 188) sia la Corte di Cassazione (ex plurimis, sezione quinta civile, sentenza 15 maggio 2013, n. 11801) hanno chiarito che, ai fini dell’esazione di un contributo, dall’intervento di bonifica deve derivare un vantaggio diretto e specifico, conseguito o
conseguibile dal singolo fondo”
“A fronte di detta impostazione in diverse regioni italiane si registrano situazioni caotiche e contraddittorie proprio in materia di contributi, in particolare, diversi proprietari lamentano di dover versare contributi a fronte di alcun beneficio conseguito per il fondo oppure per la mera inclusione del loro fondo nel territorio di competenza del consorzio o, ancora, di dover pagare per interventi sporadici e marginali o, infine, lamentano di aver ricevuto richieste di contributi che presentano motivazioni scarse o comunque insufficienti”.
Sarà nostra cura fornire tutti gli aggiornamenti relativi allo stato di avanzamento di quanto sopra evidenziato.
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