La sicurezza sussidiaria in Italia ha un pilastro fondamentale rappresentato dalle Guardie Particolari Giurate (GPG), figure specializzate che da decenni collaborano con le forze di polizia e le istituzioni per garantire l’ordine e la tutela del patrimonio pubblico e privato. Una collaborazione, declinata integrando le attività pubbliche con una presenza capillare sul territorio, che si regge su norme consolidate, proposte di riforma in evoluzione e un’esigenza crescente di tutela per cittadini, beni e infrastrutture.
L’attuale dibattito parlamentare e sociale conferma il ruolo cruciale che queste figure rivestono nel complesso sistema della sicurezza nazionale.
Un inquadramento storico: dalle origini monarchiche alla funzione moderna
La figura della GPG nasce formalmente con il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento d’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), ma affonda le radici in pratiche precedenti di vigilanza armata. In particolare con il boom economico degli anni ’50 e ’60, e l’aumento delle esigenze di protezione di beni mobili e immobili, la funzione delle GPG si rafforzò, fino ad assumere un ruolo sempre più strutturato, oggi regolamentato da una serie di disposizioni aggiornate nel tempo.
Sicurezza sussidiaria: il principio costituzionale della complementarietà
Con l’espressione “sicurezza sussidiaria” si intende una complementarietà tra pubblico e privato nel garantire l’ordine e la sicurezza. Tale principio trova fondamento nell’art. 118 comma 4 della Costituzione Italiana che consente allo Stato di attribuire funzioni a soggetti non istituzionali introducendo il principio di sussidiarietà, in base al quale lo Stato può demandare funzioni a soggetti privati o enti locali per garantire un servizio più efficiente. Le GPG, dunque, incarnano una forma concreta di sicurezza sussidiaria, che non sostituisce ma integra la sicurezza pubblica. Il loro compito principale è di tipo preventivo e dissuasivo, con facoltà di intervento limitate alla flagranza di reato e all’autotutela legittima, ma con obbligo di segnalazione immediata alle forze di polizia. Le GPG, pur rimanendo agenti di sicurezza privata, agiscono in stretto coordinamento con le autorità pubbliche, in base a protocolli e autorizzazioni prefettizie. In particolare, le normative richiedono che esse:
- Segnalino tempestivamente reati o comportamenti sospetti alle forze dell’ordine;
- Operino sotto la vigilanza e controllo delle autorità pubbliche;
- Rispettino determinati protocolli formativi e di comportamento.
L’articolo 53 del Codice di Procedura Penale permette, in alcuni casi, alle GPG di essere equiparate ad ausiliari di polizia giudiziaria, se autorizzati a collaborare attivamente con i pubblici ufficiali. La Legge 101 del 6 giugno 2008 ha modificato l’articolo 138 del TULPS e le Guardie Particolari Giurate, al di là del comune orientamento giurisprudenziale precedente, sono, a tutti gli effetti, considerate “incaricati di pubblico servizio”.
Le GPG possono agire in collaborazione con le forze dell’ordine, ma non sostituiscono mai il ruolo pubblico di polizia e carabinieri. Hanno poteri limitati, come il controllo di accessi, la prevenzione di furti e danneggiamenti, e la segnalazione alle autorità competenti di situazioni di pericolo.
Quanto detto ci fa capire che le GPG affiancano le forze pubbliche in compiti di vigilanza e controllo, segnalando reati ed emergenze in ambito locale.
Formazione e professionalizzazione: tra norme e protocolli operativi
Le norme
Il D.M. 269/2010 impone corsi obbligatori per le GPG. Tra i protocolli più significativi: – ‘Mille Occhi sulla Città’ (dal 2010), con ANCI e Ministero dell’Interno. Formazione gestita da Questure e Carabinieri. – Formazione specialistica (D.M. 154/2009) per servizi in porti, aeroporti, ferrovie. Corsi da 24 a 40 ore, certificati da Prefetture. – Corsi antipirateria (D.M. 266/2012), in collaborazione con la Marina Militare a Brindisi. Idoneità rilasciata da commissioni prefettizie.
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) – R.D. 18 giugno 1931, n. 773
Contenuto: “Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia…” , gli articoli dal 133 e seguenti disciplinano le Guardie Particolari Giurate, i loro poteri e limiti.
Le GPG hanno poteri di vigilanza privata e possono compiere atti di controllo e prevenzione (es. controllo accessi, segnalazione di reati, fermo di persone in flagranza da consegnare all’autorità). Tuttavia, non hanno poteri di polizia giudiziaria se non delegati esplicitamente.
Commento: Questo articolo stabilisce che solo chi ottiene una licenza prefettizia può svolgere attività di vigilanza o investigazione privata. Definisce i poteri essenziali delle GPG e impone la vigilanza attiva sotto il controllo della Prefettura e Questura .
Contenuto: “Il Ministro dell’interno … provvede all’individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate.”, l’articolo 138 specifica i requisiti morali e professionali che devono possedere e mantenere nel tempo le GPG. Si richiede una formazione specifica per ottenere l’autorizzazione come GPG, che deve essere periodicamente aggiornata.
Commento: l’articolo 138 definisce requisiti come cittadinanza, età minima, buoni precedenti e titolo di studio, nonché un periodo di servizio militare o civile. Viene affidato al Ministero dell’Interno il compito di definire i criteri formativi, indicando l’esigenza di corsi riconosciuti e aggiornamenti periodici.
Contenuto: l’articolo 139 riporta “gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di pubblica sicurezza.”. É un ambito normativo che ha subito nel tempo integrazioni e revisioni armonizzando la sicurezza privata con le esigenze di ordine pubblico.
- Legge 7 marzo 2001, n. 62
Contenuto: l’articolo 1: recepisce la direttiva UE 76/207/CEE sull’uguaglianza di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione.
Commento: afferma il principio di parità di trattamento e non discriminazione tra uomini e donne nell’accesso al lavoro e nella formazione professionale, compresi i lavori armati o soggetti a specifica autorizzazione. Quindi, anche le donne possono essere nominate Guardie Particolari Giurate, previa idoneità e autorizzazione, come previsto dal TULPS.
- Decreto Ministeriale 5 settembre 2009, n. 154
(Regolamento recante disciplina dei servizi di sicurezza sussidiaria)
Contenuto: definisce i compiti che possono essere affidati alle GPG in ambiti strategici come porti, aeroporti e ferrovie, “I servizi … sono svolti sotto la vigilanza degli organi di polizia competenti … segnalare immediatamente … e conservare supporti tecnici … ”
Commento: stabilisce protocolli operativi, obblighi di collegamento con la pubblica sicurezza, di segnalazione tempestiva e di conservazione delle registrazioni, definendo dunque modelli strutturati di cooperazione.
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159
(Codice delle leggi antimafia e misure di prevenzione)
Contenuto: controlli antimafia sugli istituti di vigilanza (artt. 67–91 D.lgs. 159/2011).
Commento: gli istituti di vigilanza privata, per poter ottenere o mantenere l’autorizzazione ex art. 134 T.U.L.P.S., il nulla osta per l’attività operativa, devono dimostrare di non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia. Il Prefetto può revocare l’autorizzazione in caso di interdittiva antimafia e/o presenza di soggetti “a rischio” nel controllo o nella gestione.
- Decreto Ministeriale 1 dicembre 2010, n. 269
Contenuto: stabilisce i requisiti minimi di qualità per gli istituti e i servizi, inclusi piani formativi (circa 50 ore + 10 ore di stage), aggiornamento, sicurezza sul lavoro e pianificazione operativa
Commento: il DM 269/2010 definisce in dettaglio durata, contenuti e modalità formative, omogeneizzandole su scala nazionale. Sono previsti percorsi obbligatori di almeno 50 ore, con moduli su diritto penale, difesa personale, primo soccorso, deontologia, normativa sulla privacy e antiterrorismo, più dalla Prefettura.
I protocolli operativi
Accanto ai requisiti normativi sopra esposti esistono protocolli formativi riconosciuti tra il Ministero dell’Interno e le principali associazioni di categoria, che rafforzano la professionalità delle GPG:
Protocollo “Mille Occhi sulla Città”
Sottoscritto nel 2010 tra il Ministero dell’Interno, ANCI, Prefetture e associazioni come ANIVP, ASSIV e UNIV.
Mira a coinvolgere le GPG nella sicurezza urbana attraverso formazione specifica e segnalazioni tempestive alle forze dell’ordine.
È operativo in decine di province italiane, con formazione fornita da Questura e Carabinieri, verificata periodicamente dai Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Aggiornamenti: monitoraggi semestrali dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e predisposizioni di prassi operative consolidate ed efficienti per correggere il tiro a livello centrale.
Formazione specialistica per servizi sussidiari
Obbligatoria per le GPG impiegate in ambiti strategici come porti, ferrovie, aeroporti.
Include moduli su controllo RX, ispezione bagagli, rischio terroristico e gestione di emergenze in ambito di trasporto pubblico.
I corsi durano da 24 a 40 ore, sono riconosciuti dalle Prefetture e possono essere svolti solo da enti formativi accreditati.
Corsi antipirateria
Specificamente pensati per l’impiego di GPG nella protezione di navi italiane in aree a rischio.
I corsi sono svolti in collaborazione con la Marina Militare (Brindisi) e prevedono formazione tattica e legale, oltre a requisiti medici e certificativi particolari.
Le Commissioni prefettizie rilasciano l’idoneità per partecipare, validando così l’intera filiera formativa.
Queste esperienze citate dimostrano come le GPG siano oggi parte integrante di un sistema dinamico e coordinato, in cui la formazione continua rappresenta non solo un obbligo normativo, ma una garanzia di efficienza operativa e di legittimità.
Le proposte di legge in Parlamento
1. Disegno di legge n. 3493 (2022) – On. Gianni Tonelli (Lega)
Si prefigge di disciplinare le attività di sicurezza sussidiaria, con particolare attenzione alle GPG. Il testo propone di definire più chiaramente gli ambiti operativi, i poteri e le attribuzioni delle GPG, in risposta alle trasformazioni tecnologiche e organizzative del settore. Presentato il 28 febbraio 2022, è stato calendarizzato per la discussione alla Camera dei deputati ma non ancora discusso.
2. Proposta di legge C. 335 (2023) – On. Lollobrigida
Questa proposta riguarda l’impiego delle GPG per servizi di protezione all’estero, in particolare per la tutela di beni e valori di imprese italiane operanti in territori a rischio. Il testo stabilisce che le imprese incaricate di tali servizi debbano avere sede legale e fiscale in Italia. Alla data del 12.10.2023 è in corso di esame in Commissione.
3. Disegno di legge n. 902 (2024) – Sen. Balboni (Fratelli d’Italia)
Adottato come testo base dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato, questo disegno di legge prevede la creazione di albi nazionali per le GPG e per gli aspiranti tali, con l’obiettivo di professionalizzare ulteriormente la categoria. Tuttavia, alcune associazioni del settore hanno espresso riserve sul testo, ritenendo necessarie ulteriori modifiche per rispondere adeguatamente alle esigenze del settore. Alla data del 23.10.2024 in corso di esame in Commissione.
Le riserve e le sfide
Le associazioni di categoria, come ASSIV, UNIV e FEDERPOL, hanno accolto con favore l’attenzione del legislatore, pur chiedendo maggiori tutele contrattuali e previdenziali. In particolare hanno richiesto maggiore attenzione in materia di tutele lavorative, chiarezza nei ruoli e riconoscimento giuridico. Inoltre, alcune forze politiche e sindacali segnalano il rischio di una “privatizzazione mascherata” della sicurezza pubblica.
Conclusione
Le Guardie Particolari Giurate sono oggi interlocutori indispensabili nel sistema di sicurezza italiano. Professionisti che operano nel rispetto delle norme, in coordinamento con le autorità pubbliche. Valorizzarne il ruolo significa rafforzare un sistema di sicurezza integrato, efficace e vicino ai cittadini. Il Parlamento ha oggi l’opportunità di colmare un vuoto normativo storico, riconoscendo pienamente dignità, funzioni e diritti a questa categoria.
Fonti normative essenziali:
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), artt. 134-138
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento d’esecuzione del T.U.L.P.S.), artt. 257 e 257bis
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 118
Codice di procedura penale, art. 53
Legge 7 marzo 2001, n. 62
D.M. 5 settembre 2009, n. 154
D.M. 1 dicembre 2010, n. 269
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
D.M. 28 dicembre 2012, n. 266
Proposte di legge n. 3493/2022, n. 335/2023, n. 902/2024