Legge di bilancio: il governo Meloni definisce e tassa finalmente le cripto-attivita’.

Previsti tre miliardi di entrate. L'Italia non si tira indietro di fronte alla rivoluzione digitale.

Che cos’è il denaro? E che cos’è la moneta digitale?

Il denaro può essere considerato come un particolare tipo di energia, che consente:

  1. di conservare il valore di quel che facciamo (es. Il compenso per un’attività lavorativa);
  2. di trasformare o trasferire il valore conservato (esempio il valore del lavoro) attraverso la circolazione.

In questo modo possiamo esprimere quel valore iniziale, volgere l’effetto di questo “particolare tipo di energia conservata”, nella direzione che desideriamo.

Nella storia della civiltà degli uomini, inizialmente il trasferimento di valori avveniva non attraverso il denaro, ma attraverso l’oro, con sistemi di regolamentazione decentrati e diversi per ciascuna comunità.

Con l’avvento del denaro, in sostituzione dell’oro, si affermò un meccanismo centralizzato di valuta e scambio dei valori.

Da allora, attraverso un solo ente centrale, viene deciso il valore economico del denaro ed il sistema di scambio dei valori.

Le nostre radici culturali e la storia comune ci portano d’istinto ad immaginare che, dunque, ci dovrebbe essere un sistema centralizzato anche per la gestione della moneta digitale.

Un’ istituzione centrale, infatti, dovrebbe decidere chi può aprire un conto, come maneggiare i transferlimits, come regolare i saldi.

Viene naturale pensare questo, perché, se così non fosse, attraverso la moneta digitale ogni interessato potrebbe a proprio gradimento riprodurre e moltiplicare il denaro dal proprio computer, con la stessa facilità con cui riproduciamo on line, quotidianamente, immagini, scarichiamo musica etc. Con l’oro o con il denaro fisico non sarebbe così semplice (anche se naturalmente esistono i falsari), perché le cose fisiche non sono cose facilmente copiabili.

È assolutamente corretto pensare che un istituzione centrale debba assumere una responsabilità di questo tipo: le persone si fidano dell’autorità centrale, essa non abusa del potere e non ha interesse a falsificare il denaro.

D’altro canto il denaro digitale ha i suoi vantaggi: possono essere ridotti costi di deposito e trasporto delle somme; c’è una maggiore velocità delle transazioni e una maggiore velocità dei versamenti e dei trasferimenti di capitali.

Le istituzioni centrali potrebbero, inoltre, monitorare, in modo più certo, tutti gli spostamenti di capitali oltre a determinare:

  1. quando si può accedere al denaro (es dal lunedì al venerdì);
  2. Quanto si deve pagare per accedere al denaro;
  3. Il limite ai bonifici e ai prelievi;
  4. chi effettivamente ha i requisiti per accedere a questo sistema bancario digitale;
  5. I limiti di disponibilità effettiva sul conto, in considerazione, anche, della possibilità che il creditore riconosca al debitore – persona fisica ente banca o Stato- di avere merito per ulteriore credito o che vi sia obbligo di saldare immediatamente le passività;
  6. I termini della politica monetaria in considerazione dei processi di inflazione deflazione e dei tassi di interesse.

Nonostante queste premesse logiche, qualcosa di rivoluzionario è intervenuto a partire da 2008 fino ad oggi (in concomitanza con la crisi dei c.d. mutui sub prime che ha fortemente destrutturato la credibilità del sistema bancario centrale e la sicurezza degli investimenti in obbligazioni statali).

Si tratta di una rivoluzione copernicana irreversibile, che mette forse in discussione il concetto stesso di terzieta’.

Infatti dal 2008 si è affermato un sistema auto organizzato da privati di moneta digitale decentralizzata, la blockchain e le criptovalute.

La tecnologia Blockchain è la tecnologia sottostante al Bitcoin e che permette ai Bitcoin così come alle altre criptovalute presenti sul mercato di esistere. Questo sistema tecnologico si basa essenzialmente su una catena di blocchi di dati. Dunque, qualsiasi tipo di dato, qualsiasi informazione come una transazione monetaria quando viene scambiata all’interno della Blockchain, viene inserita in un blocco. Ogni blocco ha la sua specifica capienza e, all’interno di ciascun blocco, viene inserito un tot di informazioni. Ogni blocco nel momento in cui immagazzina e memorizza i dati, lo fa scrivendolo graficamente, con una sorta di sigillo. Cio’ significa che viene chiuso, in modo che non possa essere riaperto.  I dati rimangono così salvaguardati: nessuno può né manometterli né modificarli. Una volta inglobati e memorizzati i dati, il sistema utilizza una scritta crittografica ( “funzione di Hash”). La funzione di Hash è un tipo di crittografia tra le tanti possibili, tramite la quale è possibile trasformare qualsiasi tipo di dato – che sia un messaggio, che sia una cifra numerica o che sia un film –  in una stringa alfanumerica.

Ciò significa in termini pratici che se, attraverso questa tecnologia, si realizza un trasferimento di valori, l’operazione viene registrata nel blocco, con un meccanismo che può garantire, in luogo dell’intermediario, la correttezza e la legalità dello scambio.

Normalmente, infatti, anche quando effettuiamo operazioni di acquisto tramite carta di credito, è la banca, che riceve l’ordine di pagamento, a garantire l’esistenza del credito e l’effettività del pagamento.

Con la Blockchain è la tecnologia a svolgere una funzione di terzo, è il meccanismo a vestire il ruolo dell’intermediario, del testimone in ordine all’esistenza di somme accantonate o di crediti.

Se qualcuno tentasse di modificare il blocco di dati, ciò causerebbe quello che viene nominato “effetto farfalla” in quanto per questa minima modifica il codice muterebbe e cambierebbe totalmente. Per via dell’ effetto farfalla salterebbero tutti i blocchi, perché ogni singolo blocco, concatenato agli altri, muterebbe la sua connotazione e conseguentemente la storia del suo ciclo di vita verrebbe improvvisamente riscritta.

Nel caso in cui ci sia un’intrusione obuna falsificazione, queste modifiche verrebbero subito segnalate a tutti i nodi della rete connessi sulla stessa Blockchain. Tutti si accorgerebbero immediatamente del mutamento dei codici.

L’impatto di questa nuova tecnologia, dunque, porta con se un totale stravolgimento di tutte le categorie legate alla terzieta’ con cui finora siamo stati abituati a confrontarci.

Si tratta di un sistema di scambio che non richiede e non ha bisogno di fiduciari. Gli sforzi compiuti dagli uomini di porre intermediari, attori, fiduciari, enti governativi di ogni natura vengono scavalcati dall’unione di diverse tecnologie esistenti. Non si ha dunque più bisogno di una terza parte fiduciaria, che sia un santuario, che siano mercanti, che siano banche, che sia uno stato politico, che sia un governo o che sia una banca centrale, questi non hanno più il diritto di avere la parola sullo scambio. Così non serve più accentrare gli scambi, perché  questi si decentralizzano e in tal modo lo scambio avviene senza il bisogno di nessun altro. I Bitcoin e le criptovalute sono il primissimo sistema che permette di scambiare un valore tra esseri umani senza il bisogno della fiducia e della garanzia tra questi due esseri umani e così soverchia il paradigma del sistema mondiale.

Per rispondere e aprire la strada ad una regolamentazione della Blockchain la Banca Centrale Europea si sta attivando per rendere la transizione verso il digitale il più possibile fluida, sicura ed efficiente, favorendo allo stesso tempo l’educazione dei suoi cittadini a questi nuovi strumenti di pagamento.

Si va verso la creazione dell’euro digitale,  un asset virtuale ma, a differenza delle criptovalute, dietro alle quali non esiste un’ente che le crea e le distribuisce, verrà emesso dalla BCE.

Nel suo funzionamento, comunque, l’euro digitale verrà gestito e regolato tramite la tecnologia blockchain.

Per poterlo utilizzare sarà necessario creare un wallet digitale, ma non ci sarà bisogno di aprire un conto corrente bancario: il denaro digitale, infatti, potrà essere grstito direttamente dalla Banca Centrale Europea. In questo modo, sarà possibile effettuare transazioni peer-to-peer senza bisogno di una banca commerciale che faccia da intermediario.

Insomma anche la moneta europea, vuole essere competitiva sul mercato  digitale.

Il tema solleva la massima attenzione da parte delle istituzioni UE, della BCE e della Banca d’Italia.

Con la sua comunicazione del 24 settembre 2020 (COM (2020) 591 final) la Commissione ha adottato una strategia in materia di finanza digitale per l’Ue indicando i principali obiettivi da portare a compimento entro il 2024. Insieme alla comunicazione strategica, la Commissione ha presentato un “Pacchetto finanza digitale”, di cui facevano parte tre proposte di regolamento: sulle cripto-attività (Markets in Crypto Assets – MiCA), sulla resilienza digitale operativa del settore finanziario (Digital Operational Resilience Act – DORA) e un regime “pilota” per infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia dei registri distribuiti (tra le quali rientra la blockchain)

La Commissione Europea, inoltre, nel gennaio 2022 ha proposto una dichiarazione sui diritti digitali e sui principi per una trasformazione digitale.

Il 15 dicembre 2022 la dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali  è stata pubblicata. Tale dichiarazione  sancisce che i valori europei, così come i diritti e le libertà stabiliti dal quadro giuridico dell’UE, devono essere rispettati online così come sono offline.

Formato da sei capitoli, il testo guiderà i decisori politici e le aziende degli Stati membri che si occupano di nuove tecnologie. La dichiarazione guiderà inoltre l’approccio dell’UE alla trasformazione digitale.

Tra i profili di rilevo si annoverano i temi riferibili a:

  1. protezione dei consumatori (es. garanzia di scelte autonome e informate anche su perimetro algoritmi e intelligenza artificiale);
  2. concorrenza leale ;
  3. responsabilità delle piattaforme;
  4. istruzione e formazione su competenze digitali;
  5. servizi pubblici digitali online.

Assonime, sempre attenta alle evoluzioni legislative che interessano il mondo delle Società per Azioni, ha rilevato una frammentazione del mercato europeo e valutato favorevolmente la creazione di un wallet digitale europeo, per una identità digitale di portata comunitaria . La portata delle implicazioni del tema digitale va ad innestarsi però in un complesso sistema normativo già esistente nell’ off line dal quale non si può prescindere (es. sistema spid). Sarà necessario pertanto studiare delle soluzioni di compromesso tra diverse istanze entrambe meritevoli.

Altro profilo da  approfondire sono le strette correlazioni normative con altre discipline (es. privacy, sicurezza, tutela del consumatore, tutela della concorrenza  ). ( convegno “strategia dei dati e digital finance packege” nell’ambito del Progetto di ricerca “Intelligenza Artificiale e Finanza Digitale).

Interessanti sul punto anche le osservazioni di banche digitali già operative nel settore (ITDigital &innovation Officer di ISP) che hanno rappresentato l’opportunità di valutare i rischi di attacchi informatici verso imprese di rilevanza sistemica (come Banche e Utilities) affinché le stesse possano avere una rete di protezione statale. E’ stato sollevato, inoltre, il punto della disciplina normativa, da implementare su perimetro digitale, che non deve essere eccessivamente di dettaglio, ciò in quanto tale modus operandi inciderebbe negativamente sull’ approccio dell’utente verso il servizio, al quale si trova ad accedere direttamente (per via digitale).

Generale l’appello al tema dell’educazione finanziaria: l’avvento della finanza digitale impone a 360 gradi uno sforzo corale per iniziative di istruzione e formazione su competenze digitali in correlazione evidentemente ai servizi/prodotti di riferimento.

Il tema è ben conosciuto da Fratelli d’Italia che insieme agli altri partiti di maggioranza, alle associazione di categoria e di consumo, l’Agcm, Banca d’Italia si muove intorno al tavolo di confronto aperto su questo tema dalle istituzioni europee. La trasformazione del sistema bancario e la digitalizzazione della finanza potrà avvenire solo attraverso processi normativi adeguati, con le tempistiche che il governo riterrà necessarie all’assimilazione da parte del tessuto economico del paese di questi processi.

Intanto da subito la Legge di Bilancio approvata prevede nuove regole per la tassazione delle valute virtuali.

Tre miliardi. Uno e mezzo dalla sanatoria. Il resto tra plusvalenze, anni da regolarizzare per il possesso e la compravendita di criptovalute. È quanto potrebbe arrivare nelle casse dell’erario con la sanatoria sugli asset digitali.

È un primo passo importante, il primo che questo governo coraggioso ha deciso di compiere, per navigare la tempesta di questa grande rivoluzione digitale in corso.

 


Scheda tecnica.

Finora la fiscalità delle criptovalute è stata fumosa, ma ora finalmente grazie al nuovo governo si cerca di definire meglio la questione. In primo luogo andando a indicare chiaramente una definizione di cripto attività e regolamentando al dettaglio le modalità di tassazione.

Le norme fiscali sulle cripto-attività sono state sistemate nell’art. 1, commi 126 – 147 della Legge di bilancio 2023 ( legge 197 del 29 dicembre 2023). Ecco quali sono nuove definizioni giuridiche e l’inquadramento tributario.

In particolare, il comma 126:

– alla lettera a) inquadra fiscalmente le cripto-attivita’ introducendo fra i redditi diversi, nell’articolo 67 – comma 1 del TUIR, la nuova lettera “c-sexies”;

– definisce i redditi diversi prodotti da cripto-attività come le “plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta”;

– definisce le cripto-attività come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.”

Il comma 127, modificato dalla Camera, disciplina le plusvalenze realizzate su cripto-attività fino all’entrata in vigore della norma in esame, stabilendo che le stesse si considerano realizzate ai sensi dell’articolo 67-68 del TUIR.

Il comma 128 introduce un’armonizzazione con le disposizioni sulla tassazione delle plusvalenze (decreto legislativo n. 461 del 1997).

Il comma 129  modifica il decreto legge n. 167 del 1990, che disciplina la rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori, includendovi i riferimenti alle criptoattività e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Il comma 130 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall’attuazione del medesimo articolo sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale istituito nello stato di previsione del MEF.

Il comma 131 stabilisce che i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

I commi da 133 a 137 consentono di determinare, per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze, il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14 per cento.

I commi da 138 a 143 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, come modificati dalla Camera, consentono ai contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, di regolarizzare la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5 per cento del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

I commi da 144 a 147, applica l’imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell’imposta di bollo.

Resta aggiornato

Invalid email address
Promettiamo di non inviarvi spam. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.
Valentina Augello
Valentina Augello
Ufficio Studi di Fratelli d'Italia.

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Leggi anche

Articoli correlati