Massimo Mantellini, esperto di web, reti di diritto di accesso e riservatezza. intellettuale, scrittore e a suo dire primo blogger italiano. Autoproclamato massimo esperto di rete internet in Italia e nominato per questi meriti membro della task forse contro il linguaggio d’odio, si è pronunciato. È di pochi giorni fa un tweet in cui chiede “sommessamente” che i lombardi restino chiusi in Lombardia, almeno per questa estate. Epifania del buonismo sinistrorso ad intermittenza, che si concede sane dosi d’odio nei confronti dell’avversario politico. Mantellini, che al momento riveste il ruolo di consulente del governo nel gruppo di lavoro contro lo hate speech, disegna dunque i lombardi come untori e per questo ne auspica il confino. Il messaggio sostanzialmente individua il nemico, lo isola e lo esclude dalla comunità, sembra dunque essere in linea con le peggiori derive assolutiste del secolo scorso. Purtuttavia l’esperto giudica con un nutrito gruppo di colleghi il linguaggio della rete e della stampa. La commissione di cui fa parte il Nostro è chiamata ad arginare, secondo il disegno liberticida su cui da qualche mese si esercita questo governo, proprio le espressioni di odio, il linguaggio violento e discriminatorio. E sorge spontaneo un quesito: è il governo che decide cosa è odio è discriminazione? Può essere il potere politico ad avere in mano la scure della censura ergendosi a censore di web e stampa?
Farà bene ricordare che la nostra carta costituzionale, tanto amata dalla sinistra solo se torna comoda, così come le convenzioni internazionali a tutela dei diritti umani, garantiscono in modo granitico e imponente la libera manifestazione del pensiero.
Ebbene la libertà di pensiero – e quindi la libertà di opinione su fatti e persone, come pure la libertà di adesione a una ideologia politica o a un particolare modo di concepire i rapporti umani e sociali – è alla base di una concezione pluralista della società. Ogni totalitarismo ha reso e tende ad annientare in primis la possibilità di esprimere efficacemente il pensiero, in particolare, ma non in via esclusiva, il dissenso. Per contro, nei sistemi democratici, la libera manifestazione del pensiero costituisce sempre l’architrave di ogni libertà.
Questa libertà incontra tuttavia dei limiti che impongono, quando si esprime in pensiero o un’opinioni, di rimanere entro i confini del rispetto dell’onore e della reputazione e del decoro altrui, sia che tratti di un singolo, che di un soggetto collettivo, che dell’intera comunità.
Il superamento di questi limiti è già ampiamente sanzionato dall’ordinamento.
La legge indica i parametri da rispettare e il giudice giudica sulla base degli strumenti normativi, giurisprudenziali e dottrinari validi in un dato momento storico.
Ecco che il sistema si chiude, perfetto nel bilanciamento dei poteri.
Inoltre, quando la libera manifestazione del pensiero si estrinseca non nei confronti del singolo o di un gruppo determinato, ma elabora concetti generali, occorre prendere come parametro altro. Subentra dunque il parametro del comune sentire di un consesso sociale in un dato tempo storico.
La legislazione interna declina sistemi di protezione anche nei confronti del comune sentire, ritenendolo bene giuridico meritevole di tutela. Ed infatti il codice penale ad esempio punisce le condotte che offendono le religioni, la pietà dei morti, la moralità pubblica, il sentimento per gli animali.
Ciò dà evidenza della riconoscibilità di un sentimento comune che va tutelato.
Tuttavia, come già parzialmente anticipato, il comune sentire varia a seconda del momento storico e del contesto sociale e antropologico considerato. Questo ne rende evanescenti e dubbi i confini, che mutano in base all’evoluzione o involuzione dei principi etici, morali e religiosi comunemente condivisi.
E abbiamo esempi pratici da citare, anche tanto cari alla sinistra, come il processo istruito nei confronti degli studenti e del preside del Liceo Parini, nel 1968, che sul giornale studentesco “la zanzara”, in un articolo sulla condizione femminile, parlarono di aborto e di contraccezione nei rapporti sessuali fuori dal matrimonio. Il processo segnó il passo della consapevolezza pubblica del mutamento dei costumi, indipendentemente dalle spinte conservatrici, il sentire comune stava mutando nel senso di non ritenere più offensivo per la moralità pubblica che la donna potesse essere libera sessualmente e indipendentemente dal matrimonio.
E se dobbiamo dirla tutta, una società che difende, come corollario del principio democratico il pluralismo, il pensiero antitetico e minoritario ha più bisogno di tutela rispetto all’opinione dominante.
Come si concilia questa lettura delle norme costituzionali e il rispetto delle libertà fondamentali con una commissione governativa che decide cosa è odio e cosa no, non è dato sapere. Come non vedere che il sentimento comune e l’onore del singolo devono essere tutelati con le leggi già esistenti e che occorre lasciare all’intervento della giurisprudenza la definizione dei canoni della continenza verbale, che per natura sono mutevoli nel tempo e nello spazio.
Come non ritenere che la commissione colpirà solo il nemico politico, l’opinione minoritaria e il pensiero antitetico.
Oggi l’infelice uscita di Mantellini propone questi quesiti, a cui speriamo risponda la politica che si è arrogata il diritto di imbrigliare la libera manifestazione del pensiero. Perché se è vero, come è vero, che l’esimio Mantellini aveva ben il diritto di esprimere quella misera opinione sui Lombardi, prendendosene ogni responsabilità giuridica, allora tanto la sua permanenza in una commissione che giudica cosa è odio e cosa non è non ha motivo di essere e così come non lo ha l’esistenza stessa di una task force che ha il sapore del Ministero per la propaganda.