Nel dibattito pubblico italiano, il tema della sicurezza urbana è tornato prepotentemente in primo piano. Tuttavia, più che a colpi di slogan, vale la pena riflettere sul delicato equilibrio istituzionale tra chi deve garantire la sicurezza e chi la vive, gestendola sul territorio. In questa situazione s’inserisce la recente Legge n. 80/2025, che aggiorna il quadro normativo, riaffermando e innovando le funzioni di sindaci e Autorità di Pubblica Sicurezza locale (Prefetti e Questori).
1. Origini e sviluppo del concetto di “sicurezza urbana”
Il termine “sicurezza urbana” non è una formula generica ma ha assunto rilievo giuridico e amministrativo a partire dagli anni Duemila.
La legge n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) attribuisce loro responsabilità in materia di “sicurezza urbana” — un concetto volutamente generico, che si è andato espandendo in modo quasi biologico.
Nel 2008, sotto il governo Berlusconi IV, l’allora ministro dell’Interno Roberto Maroni introdusse i patti per la sicurezza urbana e l’idea del sindaco con maggiori poteri (cosiddetto ‘sindaco sceriffo’, secondo una formula ricorrente nella stampa dell’epoca) cominciò a consolidarsi.
Fu pubblicato il Decreto Legge (D.L.) 92/2008 (convertito con modifiche dalla L. 125/2008) dove si avviava un processo di estensione delle competenze attribuite al sindaco. Il punto di svolta giuridico arrivò però con il D.L. 14/2017 (cd. decreto Minniti), convertito in legge n. 48/2017, che ampliava gli strumenti in mano ai sindaci: DASPO urbani, ordinanze anti-degrado, misure contro l’accattonaggio molesto e l’occupazione abusiva di spazi pubblici. Si introduce, per la prima volta, la nozione giuridica di sicurezza urbana come bene pubblico da tutelare anche attraverso azioni coordinate tra i vari soggetti istituzionali a livello territoriale.
- Art. 1: introduce la sicurezza urbana partecipata, con il coinvolgimento di comunità locali e terzo settore.
- Art. 2: impone ai Comuni un Piano triennale per la sicurezza urbana, condiviso con le Prefetture.
- Art. 3: promuove l’integrazione tra banche dati comunali e forze dell’ordine.
- Art. 4: autorizza il sindaco a disporre interdizioni temporanee in spazi pubblici a rischio.
- Art. 5: inserisce aggravanti per reati in luoghi pubblici e procedure rapide di espulsione.
- Art. 6: crea un fondo nazionale per finanziare progetti locali e innovazioni tecnologiche.
- Art. 7: obbliga i Comuni con più di 30.000 abitanti a presentare relazioni annuali di monitoraggio.
Una norma approvata da un esecutivo di centrosinistra ma in perfetta continuità, almeno sul piano securitario, con le istanze del centrodestra.
2. Il ruolo dei sindaci nella gestione della sicurezza
L’art. 54 del TUEL (D.Lgs. 267/2000) è stato più volte modificato per ampliare i poteri del sindaco, soprattutto in materia di ordinanze urgenti. L’autorità locale può oggi intervenire in casi di emergenza sanitaria, degrado urbano, occupazioni abusive e manifestazioni non autorizzate. Tuttavia, questi poteri devono essere esercitati “nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento”, cioè senza invadere il campo penale e mantenendo una funzione amministrativa.
Nel tempo, si è assistito a una regionalizzazione delle politiche di sicurezza, con casi significativi: a Verona, a Piacenza, a Firenze, sindaci di diversa estrazione politica hanno varato ordinanze restrittive contro i bivacchi, l’uso improprio di spazi pubblici, la somministrazione di alcol. In alcuni casi si è giunti persino a vietare la mera presenza di soggetti ritenuti disturbanti.
A chi spetta definire cosa sia “decoro”? E con quali strumenti costituzionali si giustifica l’allontanamento preventivo da una piazza pubblica?
La nozione di “decoro” urbano non trova una definizione univoca nel diritto positivo: è spesso interpretata in modo estensivo dalle amministrazioni locali, sulla base della discrezionalità amministrativa prevista dall’art. 54 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/2000). Tuttavia, quando l’intervento limita la libertà di movimento (art. 16 Cost.) o la libertà personale (art. 13 Cost.), si pone un serio problema di proporzionalità e legalità.
In particolare, i DASPO urbani introdotti dal D.L. 14/2017, e potenziati dai decreti successivi, permettono l’allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi o “molesti” anche in assenza di reato, in conformità a una valutazione discrezionale, ma fondata su elementi concreti. La Corte costituzionale ha comunque evidenziato la necessità che ogni restrizione sia predeterminata dalla legge, proporzionata e soggetta a controllo giurisdizionale (sent. n. 185/2021).
La normativa vigente affida all’Autorità di Pubblica Sicurezza – in particolare ai Questori – il compito di interpretare e applicare disposizioni generiche, come nel caso del “decoro” o della “pericolosità sociale”, spesso tali decisioni non possono fondare le basi su norme di diritto positivo chiare.
3. Il coordinamento con il Prefetto: confini e collaborazione
Il Prefetto rimane, ai sensi della L. 121/1981 (artt. 13–14), l’autorità statale deputata al coordinamento della pubblica sicurezza. Il sindaco, pur con funzioni autonome, è tenuto a collaborare, specie nei comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il conflitto tra legittime esigenze territoriali e il principio di unità statuale è regolato proprio da questo sistema di concertazione istituzionale.
4. Continuità normativa: dal decreto 2017 al decreto 2025
Se il Decreto Legge 14/2017 rappresenta un momento di sintesi tra controllo e inclusione, il D.L. 113/2018 poi Legge 132/2018 (ministro Salvini) accentua invece la dimensione securitaria, introducendo restrizioni più marcate in materia di accattonaggio, DASPO e gestione dei migranti.
Il Decreto Sicurezza 2025 voluto dall’attuale governo (ministro Piantedosi), recentemente convertito nella L. 80/2025, si colloca in una posizione intermedia, cercando di coniugare rigore e partecipazione, tecnologia e prevenzione sociale.
5. La Sicurezza Urbana: riferimenti al Decreto Sicurezza 2025
Il Decreto Sicurezza 2025, convertito nella Legge 9 giugno 2025, n. 80, rappresenta un passaggio rilevante nella definizione del ruolo degli enti locali nella gestione della sicurezza. Con una struttura articolata in sette articoli, il testo legislativo propone strumenti operativi nuovi, senza rompere con la tradizione normativa sviluppatasi dal 2008 in poi.
FOCUS – principali novità della Legge 80/2025 per la Sicurezza Urbana
Art. 10 prevede l’art. 634-bis (occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). È prevista la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile occupato, anche senza mandato del giudice, in caso di occupazioni illegittime;
Art. 11 stabilisce delle aggravanti per i reati contro il patrimonio commessi all’interno o nelle immediate adiacenze delle stazioni ferroviarie e delle metropolitane o all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, inoltre nei casi di truffa nei confronti di persone di fascia debole (anziano o con minorata capacità di intendere e volere) la condotta è punibile con l’arresto in flagranza;
Art. 12 prevede l’inasprimento delle pene per i danneggiamenti di beni pubblici o privati in occasioni di manifestazioni;
Art. 13 dispone la possibilità di estendere il DASPO URBANO per coloro che hanno commesso (nei 5 anni precedenti) reati contro il patrimonio commessi presso infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano;
Art. 14 trasforma in reato (prima era solo un illecito amministrativo) l’impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia, come nel caso di proteste attuate mediante blocchi stradali o ferroviari;
Art. 15 determina la perdita o restrizione dei benefici per le donne incinte o madri (con figli minori di 3 anni) condannate nel caso vi sia il concreto pericolo che commettano ancora reati. In tali casi la pena non verrà differita ed pena andranno in istituti di custodia attenuata (ICAM). In caso di evasione o tentata evasione anche tale sistemazione verrà revocata;
Art. 16 riporta per la lotta all’accattonaggio e alla truffa l’inasprimento delle pene per chi utilizzo o sfrutta minori per tali reati.
Conclusione:
La Legge 80/2025 s’inserisce con coerenza in un percorso normativo di lungo periodo, evitando forzature ideologiche e preferendo strumenti operativi, monitoraggio e corresponsabilità istituzionale. È forse questo il messaggio più importante che ci consegna: la sicurezza urbana non è (più) terreno di scontro ideologico, ma materia di governance, programmazione e controllo democratico. Governare la sicurezza urbana richiede norme chiare, diritti garantiti e responsabilità condivise. Il nuovo assetto rafforza i sindaci, ma il vero equilibrio va ricercato tra legalità e inclusione.
Appendice
I dati sulla criminalità urbana: tendenze e percezioni
Negli ultimi vent’anni, secondo i dati ISTAT e Ministero dell’Interno, i reati predatori (furti, scippi, rapine) sono diminuiti del 35% a livello nazionale, con punte fino al 50% in alcune aree metropolitane. Tuttavia, la percezione dell’insicurezza resta alta, in particolare nei quartieri periferici, dove si concentrano disagio abitativo, microcriminalità e degrado ambientale. Questo scarto tra dati oggettivi e percezione soggettiva è uno degli aspetti più critici per chi amministra.
Fonte dati:
- ISTAT – Rapporto “Reati e Sicurezza 2024”
- Ministero Interno – “Dossier Viminale 2024”
- Eurispes – Indagine annuale 2025 sulla percezione della sicurezza
Quadro normativo di riferimento
Provvedimento | Anno | Articoli rilevanti | Oggetto |
L. 121/1981 | 1981 | Artt. 13–14 | Coordinamento sicurezza pubblica (Prefetto) |
D.Lgs. 267/2000 (TUEL) | 2000 | Art. 50, 54 | Poteri ordinatori e urgenti dei sindaci |
D.L. 92/2008, conv. L. 125/2008 | 2008 | modifica art. 54 TUEL | Ampliamento funzioni sindaco |
D.L. 14/2017, conv. L. 48/2017 | 2017 | Art. 1 e 10 – 13 – 13 bis | definizione di sicurezza urbana e DASPO urbano |
D.L. 113/2018, conv. L. 132/2018 | 2018 | Art. 21‑bis c.p., art. 30 c.p. | repressione accattonaggio, sfruttamento minori, occupazioni abusive |
D.L 48/2025 conv. L. 80/2025 | 2025 | Art. 10-16 | rafforzamento sicurezza urbana, tutela fasce deboli vittime, aggravanti per reati in luoghi pubblici |