“È di tutta evidenza che la sospensione dell’accordo Italia-Albania da parte dell’Alta Corte è un atto dovuto visto il ricorso presentato da parlamentari albanesi. Non è una bocciatura ma una sospensione che non entra neppure nel merito sul quale la Corte dovrà esprimersi entro tre mesi. Dalla lettura dell’articolo 121 della Costituzione albanese non risulta alcuna violazione. Le procedure sono state rispettate e l’iter doveva essere completato domani attraverso il passaggio parlamentare. Ci viene il dubbio che il ricorso dei parlamentari di sinistra alla Corte Costituzionale sia del tutto strumentale, finalizzato precisamente a rallentare il parlamentarizzazione dell’accordo”. È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.
Art. 121 della Costituzione albanese
1. La ratifica e la denuncia degli accordi internazionali della Repubblica d’Albania si effettuano con legge nei casi in cui essi riguardano:
a) il territorio, la pace, le alleanze, le materie politiche e militari;
b) i diritti e le libertà dell’uomo, cosi come i doveri dei cittadini, come previsti dalla Costituzione;
c) l’adesione della Repubblica d’Albania alle organizzazioni internazionali;
d) l’assunzione di obblighi finanziari dalla parte della Repubblica albanese;
e) l’approvazione, la modificazione, l’integrazione o l’abrogazione delle leggi;
2. L’Assemblea parlamentare, con la maggioranza di tutti i componenti, può ratificare anche altri accordi internazionali che non sono previsti nel primo comma di quest’articolo.
3. Il Primo Ministro dà comunicazione all’Assemblea parlamentare ogni volta che il Consiglio dei Ministri sottoscrive un accordo internazionale che non si ratifica con legge.
4. I principi e le modalità per la ratifica e la denuncia degli accordi internazionali sono previsti dalla legge.