Decreto sicurezza: sulla Protezione Umanitaria si rischia di non cambiare nulla

Fa parlare, a favore e contro, è l’attesissimo decreto sicurezza varato dal governo giallo-verde ma che in maggior parte è stato sponsorizzato da Matteo Salvini che, sebbene parecchio frenato da una consistente parte dei suoi alleati, si è mostrato alla gente come se tutto quello che era stato promesso in campagna elettorale dal suo partito e da tutto il centrodestra, fosse stato davvero realizzato. Ma purtroppo non è così. E’ per questo che abbiamo deciso di analizzare con attenzione il decreto, e di sottoporvi i vantaggi e i limiti che comporta in una serie di articoli che vi proporremo da oggi in poi.

Diciamo subito che l’ipotesi iniziale era quella di avere due decreti separati, uno sull’immigrazione e un altro sulla sicurezza. Così, però, pare ci fosse davvero il rischio che troppe delle buone idee del centro destra venissero approvate e lima qui, rimuovi lì, cancella là, si è arrivati a un accorpamento e di due decreti se n’è fatto uno. Partiamo perciò con dall’art.1 del decreto che si rivolge all’immigrazione, andando ad abolire la protezione umanitaria. Detto così, potrebbe apparire quasi una cattiveria… ma come, si rimuove una forma di protezione per la povera gente che proprio si riferisce all’umanità di tutti noi? Beh, non proprio. Anzi, per niente. Vediamo dunque che cosa è questa protezione umanitaria “all’italiana”, visto che è qualcosa che solo da noi si prevede. Infatti, per non farci mancare nulla, l’ordinamento italiano riconosce agli immigrati ben 3 tipi di protezione: 1) Il diritto di asilo che ha come fonte l’ordinamento internazionale (in particolare, la Convenzione di Ginevra); 2) la protezione sussidiaria che ha come fonte il diritto dell’Unione europea; 3) la protezione umanitaria. Quest’ultima non nasce né da obblighi internazionali né di carattere costituzionale, è appunto una libera scelta del nostro legislatore. E’ stata infatti introdotta con la legge Turco/Napolitano del 2008, e prevede che la questura possa rilasciare un permesso di soggiorno tutte le volte in cui le Commissioni territoriali (che decidono sulle domande di asilo) pur non ravvisando gli estremi per la protezione internazionale, rilevino «gravi motivi di carattere umanitario» a carico del richiedente asilo.

Ha una durata media di un anno e consente solo l’accesso ai servizi essenziali (salute, formazione professionale, altro… praticamente quasi tutto). Nel corso degli anni, questo tipo ti protezione nata in un periodo in cui i flussi migratori erano parecchio contenuti (vedi accordi con la Libia di Gheddafi, ecc.), è stata poi abusata dai vari governi di centrosinistra che si sono succeduti negli ultimi 5 anni quando questo tipo di protezione ha concesso l’ingresso in Italia a buona parte dei richiedenti. Infatti, facendo l’esempio del 2017, vediamo che sono state presentate 130mila domande di protezione internazionale, si cui il 52% respinte. Il restante ha invece ottenuto la protezione in queste forme: l’8% dei richiedenti ha ottenuto lo status di rifugiato, un altro 8% ha ottenuto la protezione sussidiaria, un 7% ha ottenuto altri tipi di permesso di soggiorno, mentre al 25% è stata concessa la protezione umanitaria. E’ più che evidente, a questo punto, che la protezione umanitaria “all’italiana” è finita per essere solo un modo per “allargare le maglie” delle varie forme di protezione internazionale e permettere così l’ingresso in Italia a gente che altrimenti non ne avrebbe avuto i requisiti.
Dall’inizio, l’abolizione della protezione umanitaria è una storica battaglia di Fratelli d’Italia che fin dalla passata legislatura, quando nessuno ne parlava e magari nemmeno la conosceva, ha presentato proposte di legge sia alla Camera che al Senato. Così, confrontando proprio cioè che chiede Fratelli d’Italia da quello che è stato approvato nel decreto sicurezza, non è difficile riscontrare varie lacune che diminuiscono molto l’efficacia del provvedimento “salviniano”. Prima di tutto, viene riscritta la disciplina del permesso per vittime di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo e per chi ha bisogno di cure mediche perché si trova in uno stato di salute gravemente compromesso. Viene previsto un permesso anche per chi compie atti eroici.
Inoltre le Commissioni territoriali valuteranno i casi di non refoulement, vale a dire quei casi in cui il diniego di protezione non può essere fatto perché corrisponderebbe al respingimento (ai sensi dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra a un rifugiato non può essere impedito l’ingresso sul territorio né può esso essere deportato, espulso o trasferito verso territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate). La competenza per l’appello fatto contro il rifiuto di protezione è assegnata alle sezioni speciali istituite dal decreto Minniti, le quali emanano ordinanze per definire il giudizio, che non è appellabile. È previsto solo ricorso in Cassazione che decide in 6 mesi.
Perciò, se da una parte il decreto Salvini rimuove la protezione umanitaria, dall’altra lascia aperte talmente tante eccezioni che sembra quasi fare il gioco delle tre carte, sventola un grande successo sotto il naso degli italiani, che tale non è. Infatti, come avete potuto leggere voi stessi, così come sono state concepite le cose, verrà aggirata l’abolizione dell’istituto; soprattutto lì dove le Commissioni territoriali dovranno valutare l’eventuale sussistenza dei presupposti del principio di non refoulement, perché attraverso questa porta potrebbero rientrare tutti permessi umanitari fittiziamente aboliti visto che sarà scontato ravvisare il rischio di “respingimento” per chiunque provenga dalla sponda sud del Mediterraneo.
E allora, cosa cambia? Poco o niente. Dispiace che Salvini, dopo aver preso spunto sull’abolizione della protezione umanitaria dalle proposte di Fratelli d’Italia, non ne abbia voluto seguire il percorso adottandone completamente le misure previste che avrebbero messo un argine a tanti migranti economici che non hanno particolare diritto per arrivare in Italia.

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