Maggiore libertà di stampa, maggiore libertà di pensiero. Sono queste le reali intenzioni degli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia al DDL S. 466 che mira a modificare le previsioni contenute nella legge 47/1948 in merito proprio alla libertà di stampa. Emendamenti nati dopo che dossieraggi e macchine del fango vengono continuamente utilizzati non con lo scopo di informare il cittadino, ma con quello di dipingere un’immagine distorta della realtà. Distorta come le reazioni della sinistra, che, come sempre in questi casi, ha urlato allo scandalo e al bavaglio.
L’attuale normativa
Partiamo dal basso. La legge 47/1948 istituì, all’epoca, una nuova figura di diffamazione aggravata connessa alla diffamazione a mezzo stampa prevista dall’articolo 596 bis del codice penale, con la quale si fa ricadere la responsabilità penale della diffamazione su direttore, vicedirettore responsabile, editore, stampatore di una stampa periodica o non periodica. L’articolo 13 della legge 47/1948 inserì la diffamazione a mezzo stampa per attribuzione di un fatto determinato: la pena è la reclusione da uno a sei anni e la multa superiore a 500.000 lire. Una disposizione, questa, che è costata all’Italia una condanna da parte della Corte europea dei diritti dell’Uomo: sentenza seguita, poi, dalla dichiarazione, da parte della Corte Costituzionale, di illegittimità dell’articolo 13 riguardo la pena detentiva, in contrasto sia con la Costituzione sia con la CEDU. Ferma restando la reclusione per fattispecie di “eccezionale gravità”.
L’emendamento di FdI: nessun inasprimento delle pene
L’emendamento di Fratelli d’Italia segue esattamente la scia della Corte Costituzionale. Altro che bavaglio: la proposta vuole introdurre pene più lievi, in favore della libertà di stampa. È prevista una riduzione degli importi delle sanzioni per la diffamazione semplice prevista dall’articolo 595 del codice penale: il DDL introduce un limite di 2.000 euro e un massimo di 5.000 euro, contro il minimo di 3.000 euro e il massimo di 10.000 euro attuali. Altra riduzione prevista per la diffamazione aggravata: sanzione ridotta a un massimo di 8.000 euro e, se l’attribuzione del fatto determinato è falso, il tetto è a 10.000 euro. Si riduce, inoltre, la sanzione della diffamazione a mezzo stampa fino a 12.000 euro e, se l’offesa è un’attribuzione di un fatto determinato, la sanzione sarà tra un minimo di 3.000 euro e un massimo di 15.000 euro. Dunque, è chiaro che parlare di inasprimento delle pene è totalmente errato. In realtà, l’emendamento di Fratelli d’Italia prevede sanzioni più brevi e pene più leggere.
Con riguardo, poi, alla legge 47/1948, il DDL punta a seguire ancora questa scia: le pene saranno da 10.000 a 30.000 euro per attribuzione di un fatto determinato (senza quindi detenzione), l’introduzione di una multa (ancora senza detenzione) da 15.000 a 60.000 euro per l’attribuzione di fatto determinato falso e la reclusione da sei mesi a due anni per il caso di attribuzione di un fatto determinato falso costituente reato, con multa da 30.000 a 90.000 euro. Con la possibilità di reclusione da uno a tre anni e multa da € 50.000 ad euro 120.000 in caso di reiterate condotte volte solo ad arrecare un grave pregiudizio: insomma, oltre a un alleggerimento delle pene, si mira a tutelare quei cittadini che vedono pregiudicata la loro reputazione senza un reale motivo. Tuttavia, si aggiunge la possibilità di non punibilità dell’autore della pubblicazione qualora questo abbia richiesto la rettifica o la smentita della notizia. Un’ultima disposizione combatte le fake news: reclusione da sei mesi a un anno e multa da 15.000 a 50.000 euro per chi, al fine di arrecare grave pregiudizio a qualcuno, attribuisce a questi fatti che sa essere falsi anche soltanto in parte.
Inventare fatti non sarà mai libertà d’informazione
Ricapitolando, quindi: la reclusione viene eliminata per la diffamazione semplice, mentre viene ridotta in caso di attribuzione di un fatto determinato, falso e/o costituente reato. Dunque, proprio come è stato sancito dalla Corte Costituzionale, la pena detentiva viene prevista solo per quei casi che vengono identificati come eccezionalmente gravi, tesi puramente ad arrecare pregiudizio altrui. Non si eliminano le garanzie al diritto di informazione, non si eliminano le tutele per chi opera nel campo dell’informazione né si negano diritti alle vittime per diffamazione, anzi si rafforzano, nella consapevolezza che inventare fatti al solo fine di screditare l’immagine altrui, non potrà mai rientrare nella libertà di informazione.