Migranti, meno protezione speciale, più legalità: il Governo Meloni mantiene le promesse fatte 

Approvato il decreto immigrazione che rende più facili le espulsioni dei clandestini e più difficile ottenere i permessi di soggiorno per restare sul territorio nazionale. Ecco le nuove misure per contrastare I flussi incontrollati e l’illegalità.

Il Senato ha approvato il cosiddetto decreto Cutro nella riunione del 20 aprile, con 92 voti favorevoli e 64 contrari. Il provvedimento a questo punto passa alla Camera, che lo dovrà convertire in legge entro il 10 maggio.

Tra le principali novità del decreto vi è l’emendamento sulla stretta alla protezione speciale per i rifugiati.

Per meglio comprendere l’importanza che riveste per il nostro Paese la decisione approvata in merito alla protezione speciale occorre preliminarmente procedere ad un’analisi del contesto italiano e di quello europeo.

Innanzitutto è necessario sottolineare come lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria derivino da obblighi europei e internazionali, per proteggere la persona da atti di persecuzione o per evitare che questa possa subire un grave danno.

Altro tema è invece quello della protezione umanitaria, che è rimessa alla discrezionalità dei singoli Stati. Infatti, con la direttiva 115/2008/UE si concede agli Stati membri di ampliare quelle forme di protezione tipiche, ampliando tale protezione in caso di “motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura”.

In Italia la protezione umanitaria, introdotta dalla Legge Turco Napolitano nel 1998, è stata sostanzialmente abrogata e sostituita da permessi di soggiorno per “protezione speciale” nel 2018, restringendo le ipotesi di concessione di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tuttavia, nel 2020, il decreto Lamorgese è nuovamente intervenuto sulla materia, mantenendo le ipotesi di permessi di soggiorno per protezione speciale, ma estendendo e ampliando di molto la casistica, di fatto ritornando all’impianto sostanziale della protezione umanitaria disegnata dalla Legge Turco Napolitano.

Fino ad oggi, dunque, la protezione speciale poteva essere estesa anche a tutti coloro che versavano “in gravi condizioni psico-fisiche”, oltre a chi presentava condizioni di salute di particolare gravità. In aggiunta a ciò, con il decreto-legge 130/2020  erano state ampliate le ipotesi in cui veniva concessa la protezione speciale. Per cui, in sostanza, lo straniero non poteva essere espulso o respinto verso uno Stato in cui potesse essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero rischiasse di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Infine, non era prevista l’espulsione nei casi in cui ci fossero fondati motivi di ritenere che lo straniero rischiasse di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani, unitamente al divieto di espulsione qualora ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare.

Un decreto, quindi, che ampliava di molto le ipotesi di applicazione della protezione speciale, che invece di essere una misura di natura residuale, è divenuta regolare per la stragrande maggioranza dei richiedenti.

E a dimostrarlo sono gli stessi dati, che segnalano un aumento esponenziale delle concessioni di permessi di soggiorno per protezione speciale al variare della normativa in materia. Nel 2020 infatti i beneficiari della “vecchia” protezione speciale erano stati 757. Nel 2021 quelli della «nuova» protezione speciale erano diventati 7.092. Un aumento di oltre 736%.

Un aumento che si è registrato principalmente in Italia non solo perché è il primo paese d’approdo, ma anche perché nel resto d’Europa sono sì previsti casi specifici di permessi di soggiorno per protezione umanitaria, ma sono stabilite tassativamente e in maniera stringente le ipotesi di concessione.

Per esempio, in Spagna è prevista la possibilità di concedere una autorizzazione di residenza temporanea per ragioni umanitarie solo in specifici casi che siano tra l’altro accertati mediante sentenza definitiva di un tribunale.

In Germania, gli stranieri che non hanno diritto all’asilo, alla concessione dello status di rifugiato né alla protezione sussidiaria possono, sotto determinate condizioni, rientrare in una forma di protezione residuale che si sostanzia in un divieto di espulsione.

In Francia i cittadini stranieri di Stati extra-UE possono accedere a permessi di soggiorno temporanei per motivi eccezionali o umanitari di due tipologie, ossia per vita privata e familiare o per lavoro, ma anche qui solo se rispettano certe condizioni.

Infine in Belgio è previsto che in circostanze eccezionali per lo straniero in possesso di un documento di identità, si possa richiedere un permesso di soggiorno al sindaco della località, il quale lo trasmette al Ministro o suo delegato, ma a questa tipologia di permesso non possono accedere i richiedenti asilo la cui domanda di asilo non sia stata oggetto di decisione definitiva o che abbiano proposto ricorso amministrativo in cassazione dichiarato ammissibile.

È dunque evidente che nel contesto generale europeo vigano delle condizioni decisamente stringenti per ciò che riguarda la cosiddetta protezione speciale, che fino ad ora era presente sostanzialmente solo in Italia.

Il che appare tra le altre cose abbastanza peculiare, se consideriamo il fatto che il nostro Paese per la sua posizione geopolitica avrebbe invece dovuto in qualche modo limitare l’applicazione di tale protezione, valutando in maniera più scrupolosa a chi rilasciarla, potendo in questo senso anche limitare gli ingressi incontrollati e quindi, di rimando, la diffusione di illegalità e criminalità.

Esattamente per queste ragioni il Governo Meloni ha deciso di portare avanti il decreto che, tra le altre disposizioni, prevede condizioni più attente e stringenti per il rilascio della protezione speciale, escludendo inoltre la possibilità di convertire tutti questi permessi in permessi di lavoro.

Di conseguenza, le ipotesi di concessione di protezione speciale si limitano ai seguenti casi:

  • Casi di malattia dello straniero, quando non possa essere debitamente curato nel paese di provenienza;
  • persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di religione;
  • casi di sfruttamento lavorativo;
  • casi di violenza familiare, vittime di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione e ipotesi di matrimonio forzato;
  • casi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani;
  • calamità grave e contingente;
  • atti di particolare valore sociale.

Ipotesi che sono le stesse previste anche in altri Paesi europei, come quelli sopra analizzati. L’Italia con questo nuovo decreto si è sostanzialmente uniformata agli standard europei, adottando norme di buon senso, sempre nel rispetto del diritto internazionale ed europeo.
L’approvazione in Senato del dl immigrazione rappresenta un successo del Governo, che mantiene gli impegni presi in campagna elettorale e che continua a lavorare per una Italia più giusta e sicura.

Resta aggiornato

Invalid email address
Promettiamo di non inviarvi spam. È possibile annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

4 Commenti

  1. Buongiorno a tutti.
    Leggendo questo articolo ho avuto l’ennesima conferma che il grave problema che gli italiani devono affrontare, per poter dare giudizi ponderati su qualsiasi argomento, è la mancanza di informazioni.
    I media, con i seguitissimi talk show, ben si guardano dal svolgere il loro lavoro principale di dare informazioni esaustive e complete.
    Mi chiedo, quanti italiani cambierebbero opinione se in queste trasmissioni si riportassero i dati di questo articolo?
    Cordialità

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Leggi anche

Articoli correlati