Nuove modalità di sottoscrizione per i referendum e riflessioni per il futuro

Il contesto che ha portato all’adozione di un sistema che consente di sottoscrivere online le proposte referendarie. 

L’antefatto: il ricorso contro l’Italia

Nel 2019 il Comitato dei Diritti Umani dell’ONU, esprimendosi sul caso “Staderini-De Lucia vs Italy” ha giudicato come irragionevoli e in qualche modo ostacolanti alcune parti del processo di sottoscrizione dei referendum, come dispone l’art. 75 della Costituzione – tra gli altri – 500.00 elettori possono proporre all’intero corpo elettorale di indire referendum per “l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge”. Per la raccolta delle 500mila sottoscrizioni, è però necessario che le firme vengono autenticate da un pubblico ufficiale: generalmente è possibile firmare presso la segretaria comunale del proprio comune di residenza, eletti locali che molto spesso si rendono disponibili unicamente per i rispettivi schieramenti, oppure i comitati promotori possono richiedere l’ausilio di notai ed avvocati, generando però un costo per i comitati stessi. Lasciando di fatto la possibilità di organizzare tutto il processo da autenticazione ai partiti o grandi organizzazione come i sindacati. 

Le misure adottate per uniformarsi alla decisione del Comitato ONU

Per porre rimedio alla decisione del Comitato ONU è stata ideata una piattaforma pubblica gestita del Ministero della Giustizia a disposizione dei comitati promotori per poter raccogliere le sottoscrizioni tramite l’autenticazione con SPID, sicuramente questo processo innovativo cambia gli scenari per poter proporre un referendum, che in ogni caso deve ricevere il via libera della Corte Costituzionale.

Raccolte firme in tempi lampo con i nuovi metodi

Nel recente passato diversi comitati hanno raccolto in tempo lampo, proprio grazie alla sottoscrizione con SPID, per proporre dei referendum in materia di depenalizzazione della cannabis, eutanasia e giustizia: i primi due sono stati entrambi bocciati dalla Corte Costituzionale, il primo perché avrebbe portato l’Italia a violare alcuni trattati internazionali e il secondo come dichiarato dall’allora Presidente della Corte, Giuliano Amato “il referendum avrebbe concesso l’omicidio del consenziente in molti più casi rispetto a quelli limitati alle persone affette da malattie incurabili”. 

Dal 26 luglio il comitato promotore per il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata ha raccolto in meno di una settimana, solamente online tramite SPID, 400mila firme sulle 500mila necessarie a cui si devono sommare le firme raccolte tramite le sottoscrizioni cartacee. 

Nel nostro ordinamento esistono essenzialmente due tipo di referendum: costituzionale ed abrogativo, secondo la dottrina l’istituto del referendum è da intendersi come uno “strumento di  democrazia diretta”, di concerto all’iniziativa legislativa popolare, che i Costituenti concepirono come strumento eccezionale da utilizzare in casi rari tanto da inserire all’interno dell’art. 75 della Costituzione i “paletti” per presentare la propria proposta referendaria alla Corte Costituzionale: cinque Consigli regionali o 500mila elettori; ed ovviamente senza prevedere le nuove metodologie di sottoscrizione introdotte grazie alle sviluppo tecnologico. È giusto ricordare che secondo i dati ISTAT nel 1948, anno di entrata in vigore della Costituzione, gli italiani erano 46 milioni. Oggi la popolazione residente supera i 60 milioni. 

Alcune considerazioni

La novità introdotta per la firma dei referendum online non trova invece applicazione per la sottoscrizione delle iniziative di legge popolari: anche queste richiedono l’adesione di mezzo milioni di elettori. 

Pensando al testo originario della Costituzione per il numero di eletti, sia per Camera e Senato, non fu previsto un numero fisso come oggi, ma era basato sul numero di abitanti ovvero: un deputato per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila ed un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila.

È giusto stare al passo con i tempi e consentire l’utilizzo della firma online, all’interno di un processo complessivo d’innovazione, estendendo la firma online non solo per i referendum ma anche per le leggi d’iniziativa popolare. La facilità e la comodità della sottoscrizione via web, dovrebbe essere però controbilanciata onde evitare di ingolfare il sistema con “proposte spot” (in questo momento sulla piattaforma dedicata è possibile sottoscrivere più di 15 proposte diverse) ed eventualmente rivalutando il numero di firme necessarie per poi sottoporre il proprio quesito referendario o l’iniziativa di legge popolare alle rispettive Corti. 

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