Il Parlamento ungherese (Assemblea nazionale) ha approvato una legge che conferisce poteri speciali al governo per affrontare l’emergenza coronavirus. Il fuoco mediatico del politicamente corretto non si è fatto attendere, nemmeno durante l’emergenza coronavirus, accusando Orban di scivolare verso la dittatura. Le accuse che rimbalzano sui media dell’Europa “davvero democratica” sono più meno queste: Orban senza limitazione di tempo, può governare sulla base di decreti; Orban chiude il Parlamento, cambiare o sospendere leggi esistenti; Orban ha la facoltà di bloccare le elezioni; spetta ad Orban determinare quando finirà lo stato di emergenza, parlamento esautorato.
“Oggi inizia la dittatura senza maschera di Orban”, ha detto il leader dei socialisti ungheresi Bertalan Toth, commentando la legge approvata dal parlamento ungherese che conferisce a tempo illimitato “i pieni poteri” al premier Viktor Orban per combattere il coronavirus, mentre il presidente del partito nazionalista Jobbik ha parlato di “colpo di Stato”.
Insomma, un vero cattivone. Un novello Hitler in pratica.
Ma è davvero così?
Intanto da rilevare una cosa: a legge è passata nel parlamento ungherese ricevendo 138 voti favorevoli contro 53 contrari (oltre i 2/3, considerando il plenum di 199 deputati). Una bella soglia, per un tiranno…
Poi c’è un altro dettaglio non proprio trascurabile: in verità il primo ministro ungherese si sta muovendo nella legittimità della Costituzione ungherese, seguendone le disposizioni della loro Carta.
Infatti la richiesta all’Assemblea nazionale dei famigerati “poteri speciali” è basata sull’ Articolo 53:
Lo stato di pericolo
(1) Il Governo, nel caso di calamità naturale oppure di disastro industriale che metta in pericolo la sicurezza della vita o dei beni nonché per evitare le conseguenze degli stessi, dichiara lo stato di pericolo ed introduce misure straordinarie previste per legge organica.
(2) Il Governo nel caso dello stato di pericolo può emanare decreti con i quali – secondo quanto descritto per legge organica – può sospendere l’applicazione di alcune leggi, può divergere dai disposti di legge, può attuare delle altre misure straordinarie.
(3) Secondo il comma (2), il decreto del Governo resta in vigore per quindici giorni, a meno che il Governo – sulla base dell’autorizzazione dell’Assemblea Nazionale – non ne proroghi l’effetto.
(4) Il decreto del Governo decade con la cessazione dello stato di pericolo.
L’art. 53 in questione fa parte della sezione della Costituzione ungherese chiamata “la Legislazione speciale – Regole comuni relative allo stato d’eccezione ed allo stato d’emergenza” che comprende gli articoli da 48 a 54.
L’art. 54, l’ultimo, dispone delle regole generali per i momenti di emergenza, che fanno da contrappeso ai poteri accentrati:
(1) Nella legislazione speciale – ad eccezioni, tra gli altri, diritto di difesa, della presunzione di innocenza, dignità umana e divieto di tortura – l’esercizio dei diritti fondamentali può essere sospesa oppure limitata solo nel limite di tutela di un altro diritto fondamentale o della Costituzione stessa;
(2) Nella legislazione speciale non può essere sospesa l’applicazione della Legge Fondamentale e il funzionamento della Corte Costituzionale non può essere limitato;
(3) La legislazione speciale viene annullata dall’organo autorizzato all’introduzione della legislazione speciale (l’Assemblea nazionale), se le condizioni della sua dichiarazione non sono più valide;
4) I regolamenti dettagliati applicabili nei casi di legislazione speciale sono determinati per legge organica (quindi le regole sono stabilite sempre dal Parlamento).
Quindi: il Parlamento ha autorizzato il governo a estendere l’effetto dei suoi decreti adottati durante lo stato di emergenza, come previsto dalla Legge fondamentale, fino alla fine dello stato di pericolo / stato di emergenza;
lo stesso Parlamento può revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento prima della fine dello stato di emergenza;
la costituzione assegna validità ai decreti del governo di 15 giorni (comma 3 art 53) a meno che il Governo non li proroghi, su autorizzazione del Parlamento;
sono previsti limiti specifici all’azione del Governo per quello che riguarda i diritti fondamentali specifici;
il Parlamento deciderà inoltre sull’abrogazione della legislazione alla fine dello stato di emergenza, e in ogni caso può revocare l’autorizzazione allo stato di emergenza anche prima della scadenza del medesimo.
Quindi possiamo dire, senza timore di smentita, che è una vera e propria Fakenews che è sia stato esautorato/sospeso il parlamento! Questo infatti può ritirare l’autorizzazione allo stato di emergenza quando vuole. La critica secondo la quale Orban non ha posto scadenza allo stato di emergenza è evidentemente infondata, considerando da una parte la natura dell’emergenza da affrontare – la pandemia di covid-19 – che non ha una scadenza intrinseca precisa, e dall’altro la possibilità del parlamento di intervenire in ogni momento.
Entrando nel merito della tanto bistrattata legge, riportiamo di seguito i punti salienti della legge approvata.
Il Parlamento ha autorizzato il governo a estendere l’effetto dei suoi decreti adottati durante lo stato di emergenza, come previsto dalla pertinente disposizione della Legge fondamentale fino alla fine dello stato di pericolo / stato di emergenza (questo in ossequio al comma 3 dell’art. 53, sicuramente qualcuno può vedere una forzatura in ciò, altri invece possono pensare che rinnovare i decreti nello stato di emergenza ogni 15 giorni sia poco pratico).
L’Assemblea può revocare tale autorizzazione in qualsiasi momento prima della fine dello stato di emergenza, ebbene sì, per ulteriore sicurezza è stato ribadito anche nella legge;
Il governo è tenuto a tenere informato il Parlamento durante le sue sedute sulle misure adottate al fine di eliminare lo stato di emergenza (cosa che, a casa nostra, pare essere molto rara…);
Il codice penale è integrato con norme relative all’atto di ostacolare gli sforzi di controllo delle malattie e allarmismo:
chiunque ostacola l’attuazione dell’isolamento, l’osservazione, la quarantena o il monitoraggio del controllo del diffondersi del virus è punibile con un la pena detentiva che si estende a tre anni;
Se lo stesso crimine viene commesso in un gruppo, la reclusione si estende da uno a cinque anni;
mentre se lo stesso crimine provoca decessi, la pena è la reclusione da due a otto anni;
chiunque ostacola una misura di controllo della malattia è punibile con la reclusione fino a un anno;
Una persona che pronuncia o pubblica davanti al pubblico una dichiarazione che sa essere falsa e che è in grado di ostacolare o frustrare l’efficacia dello sforzo di contenimento è punibile con la reclusione da uno a cinque anni.
È previsto il funzionamento della Corte costituzionale anche attraverso teleconferenza.
La legislazione contiene anche disposizioni relative alle elezioni, incluso che se il consiglio dei consiglieri di un governo locale o dell’autogoverno di una minoranza nazionale decide in merito al suo scioglimento, questa decisione entrerà in vigore solo dal giorno successivo alla fine dello stato di emergenza. Non è possibile tenere elezioni suppletive durante lo stato di emergenza e le elezioni già programmate verranno annullate. Le elezioni non programmate e posticipate devono essere programmate entro 15 giorni dalla fine dello stato di emergenza. Fino alla cessazione dello stato di emergenza, nessun referendum nazionale o locale può essere tenuto e qualsiasi referendum già programmato sarà cancellato. Ma anche questa misura è stata presa in Italia, senza che nessuno si sia scandalizzato: elezioni e referendum rimandati, senza nemmeno una telefonata all’opposizione.
Volendo muovere un appunto, la misura che prevede il carcere per chi diffonde fakenews è in effetti esagerata perché rischia di compromettere la libertà di espressione in maniera eccessiva. Ma la critica è lecita da parte di chi ha sempre combattuto i reati di opinione, non dalla sinistra italiana ed europea che è apertamente favorevole all’introduzione dei reati di opinione e alla repressione delle “fake news”. Quindi la critica a questo provvedimento da parte di questi soggetti non appare essere sul merito ma sul fatto che sia stato adottato dal governo Orban e non da un governo a loro affine.
E da noi invece? Da noi, nel frattempo, nessuno ha sollevato perplessità su come il nostro governo abbia agito, forzando non poco le regole.
Conte infatti, fino al 25 marzo, ha imposto limitazioni alla libertà personali su tutto il territorio nazionale sulla base di Dpcm (decreti del presidente del consiglio) che si basavano su un decreto legge – quelle del 23 febbraio convertito il 5 marzo in legge dalle camere – che non riguardava l’intero territorio nazionale, ma solo le zone con contagi. Lo spiega bene l’articolo 1, comma 1:
“1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica.”
A questo decreto, che ricordiamo è l’unico ad oggi passato per il vaglio parlamentare, ha fatto seguito quello del 25 marzo che ha esteso la portata del provvedimento a tutto il territorio nazionale. Come si può leggere dall’art. 1, comma1:
- Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, […]”
In pratica Conte ha assunto atti che hanno portato fino al lockdown poggiandoli su un decreto legge (poi convertito) che si riferiva solo alle zone con contagiati, almeno fino al 25 marzo;
poi, dal 25 marzo, il decreto legge nuovo prevede espressamente il territorio nazionale, ma questo ancora non stato convertito dal parlamento. Insomma: il governo sta agendo da solo, senza il parlamento.
E forse per questo stesso motivo dallo scoppio della crisi Conte si è recato a riferire alle camere solo una volta.
In aggiunta a ciò, da rilevare come il Parlamento italiano ad un certo punto non si è più riunto a causa dell’emergenza COVID19. Fratelli d’Italia ha chiesto che venisse convocato e la risposta degli stessi che oggi gridano alla dittatura riguardo ad Orban è stata: se volete convocare il uno Parlamento, Fdi può farlo a norma di Costituzione, con 1/3 dei membri dell’assemblea.
In definitiva tutto si racchiude nella vecchia favoletta dei “due pesi e due misure”. Se una cosa la faccio io va bene, se la fai tu no.