Dice l’Istat alla Commissione Lavoro della Camera, che le persone con il giusto profilo che potrebbero essere interessate al reddito di cittadinanza, sono così ripartite sul territorio nazionale: 752mila vivono nel Mezzogiorno, 333 mila al Nord e 222 mila al centro. Ne consegue che le famiglie dove arriveranno le sovvenzioni statali incideranno nel tessuto sociale per il 9% sulle famiglie del sud, per il 4,1% su quelle del Centro e per il 2,7 sulle famiglie del Nord Italia, per un totale di circa 1.308.000 nuclei familiari totali. Impossibile stimare quanto incasserà ogni famiglia perché ovviamente le situazioni saranno tutte diverse l’una dall’altra.
Impossibile dire anche se la cosa funzionerà. Le possibili criticità sono talmente tante, che non vogliamo metterci a fare gli uccellacci del malauguri: non desideriamo che il provvedimento fallisca, anzi. Vorremmo che avesse pieno successo e in più proprio nei termini descritti dal governo, ma siamo altresì convinti che questo non accadrà. Ci saranno anche famiglie povere che riceveranno sollievo da questa politica non a caso assistenziale, ma questo non migliorerà l’economia italiana che, come abbiamo già avuto modo di dire, ha iniziato l’ennesimo cammino di recessione.
Comunque, per chi è interessato, è online il sito https://www.redditodicittadinanza.gov.it/ dove fino al 6 marzo è possibile trovare tutte le informazioni necessarie per fare richiesta mentre, dopo il 6 marzo verranno anche attivate le procedure per presentare le domande direttamente online.
Sul sito è ben specificato che per ottenere il reddito di cittadinanza, bisogna dare immediata disponibilità al lavoro, altrettanta disponibilità a seguire un percorso verso l’inclusione sociale impegnandosi con lavoretti per la comunità nonché riqualificazione professionale. Inoltre, recita il sito – e qui ve lo riportiamo come è scritto perché non nascano fraintendimenti – “al rispetto di queste condizioni sono tenuti i componenti del nucleo familiare maggiorenni, non occupati e che non frequentano un regolare corso di studi o di formazione.
Sono esclusi invece i beneficiari della Pensione di cittadinanza, i beneficiari del Reddito di cittadinanza pensionati o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità (fatti salvi gli obblighi legati al collocamento mirato). Possono essere esonerati anche i componenti con carichi di cura legati alla presenza di soggetti minori di tre anni di età o di componenti del nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienti.
Se rispondete a quanto sopra richiesto, entro una trentina di giorni, dicono, dovrebbe arrivare la chiamata presso i centri per l’impiego per stipulare il Patto per il lavoro.
- se nella famiglia almeno uno tra i componenti soggetti alle “ condizionalità “ sia in possesso di almeno uno tra questi requisiti:
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- assenza di occupazione da non più di due anni;
- età inferiore a 26 anni;
- essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- aver sottoscritto negli ultimi due anni un Patto di servizio in corso di validità presso i CPI ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015;
- dai servizi dei Comuni competenti per il contrasto alla povertà, per stipulare il Patto per l’inclusione sociale, in tutti gli altri casi.
Patto per il lavoro
Una volta avvenuta la convocazione, il beneficiario deve collaborare con l’operatore addetto alla redazione del bilancio delle competenze e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro, tra i quali rientra quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue (una in caso di rinnovo).
La congruità dell’offerta di lavoro viene definita sulla base di tre principi (art. 25 del decreto legislativo 150/2015):
- coerenza tra l’offerta di lavoro e le esperienze e competenze maturate;
- distanza del luogo di lavoro dal domicilio e tempi di trasferimento mediante mezzi di trasporto pubblico;
- durata dello stato di disoccupazione.
Con riferimento alla durata di fruizione del Reddito di cittadinanza ed al numero di offerte rifiutate, il principio di cui al punto 2 come descritto dal DM n. 42 del 10 aprile 2018 viene integrato come segue:
- nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda offerta; ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua un’offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di terza offerta;
- In caso di rinnovo del beneficio è congrua un’offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima offerta.
Se nel nucleo familiare sono presenti persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 250 chilometri dalla residenza del beneficiario sia per la terza offerta di lavoro che nel caso di rinnovo del beneficio.
A questo punto, vi abbiamo riportato tutte le parti salienti, e sta a voi richiedere ulteriori informazione sul sito del provvedimento, nel caso in cui siate interessati.