“Il cuore di questa proposta di legge prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso in seguito alla sentenza di condanna di primo grado, per un tempo non superiore a due anni e, in seguito alla sentenza di appello che conferma la condanna di primo grado, per un tempo non superiore a un anno. Nel caso in cui la pubblicazione della sentenza d’appello intervenga dopo più di 2 anni dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di primo grado e nel caso in cui intervenga dopo più di un anno dalla scadenza del termine per il deposito delle motivazioni della sentenza di appello, la prescrizione riprende il suo corso e il periodo di sospensione è computato ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere. In questo modo, evitiamo tanto per l’assolto quanto per il condannato il rischio di un processo dai tempi potenzialmente infiniti. Questa soluzione appare equilibrata, rispettosa dei diritti delle parti e delle necessità organizzative delle Corti d’Appello e della Corte di Cassazione”. Lo ha detto in Aula nel corso della dichiarazione di voto Andrea Pellicini, deputato di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Giustizia alla Camera e co-relatore sul progetto di legge di riforma della prescrizione.
“A differenza dell’improcedibilità, il decorso dei due anni, o dell’anno in Cassazione, non determina l’estinzione dell’azione penale, ma il computarsi dei medesimi tempi ai fini della prescrizione. Viene così tutelato il diritto dell’imputato a non subire un processo infinito, ma anche quello della persona offesa a non vedere rottamato il processo”, ha concluso.