“Prosegue in Commissione Bilancio al Senato l’esposizione degli emendamenti sulla Legge di Bilancio. Tra quelli depositati da Fratelli d’Italia, c’è quello che propone di inserire alcune e necessarie misure economiche compensative e la sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti tributari, a sostegno delle popolazioni della Sicilia orientale colpite lo scorso ottobre dalla eccezionale ondata di maltempo”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Tiziana Drago.
“I danni strutturali, infrastrutturali e alle produzioni, provocati dalle ripetute alluvioni ammontano a decine di milioni di euro – ricorda – pesantemente colpita Catania e la sua provincia, dove ho potuto constatare personalmente l’entità della devastazioni dalla costa ionica al comprensorio Calatino; così come Siracusa, e Augusta in particolare, e non sono state risparmiate neppure le province di Ragusa e Messina”.
“Alla luce del perdurare delle condizioni di difficoltà e disagio dei cittadini, dovuti anche al cronico ritardo nella realizzazione degli interventi indispensabili al ripristino delle normali condizioni di vita – spiega –abbiamo proposto al Governo interventi volti a garantire un sostegno materiale. Nel dettaglio abbiamo inserito la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, o altri atti che scadono nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. La data slitterebbe, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 16 luglio 2023, in unica soluzione o a rate. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023. In vigenza del periodo di sospensione: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti; non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; il debitore non è considerato inadempiente. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A”.