L.Bilancio. Drago (FdI): da FdI emendamenti per alluvione Ottobre. Misure a sostegno popolazioni Sicilia orientale colpite da eccezionale ondata di maltempo

“Prosegue in Commissione Bilancio al Senato l’esposizione degli emendamenti sulla Legge di Bilancio. Tra quelli depositati da Fratelli d’Italia, c’è quello che propone di inserire alcune e necessarie misure economiche compensative e la sospensione dei termini dei versamenti e adempimenti tributari, a sostegno delle popolazioni della Sicilia orientale colpite lo scorso ottobre dalla eccezionale ondata di maltempo”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Tiziana Drago.

“I danni strutturali, infrastrutturali e alle produzioni, provocati dalle ripetute alluvioni ammontano a decine di milioni di euro – ricorda – pesantemente colpita Catania e la sua provincia, dove ho potuto constatare personalmente l’entità della devastazioni dalla costa ionica al comprensorio Calatino; così come Siracusa, e Augusta in particolare, e non sono state risparmiate neppure le province di Ragusa e Messina”.

“Alla luce del perdurare delle condizioni di difficoltà e disagio dei cittadini, dovuti anche al cronico ritardo nella realizzazione degli interventi indispensabili al ripristino delle normali condizioni di vita – spiega –abbiamo proposto al Governo interventi volti a garantire un sostegno materiale. Nel dettaglio abbiamo inserito la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, o altri atti che scadono nel periodo compreso tra ottobre 2021 e il 31 marzo 2022. La data slitterebbe, senza applicazione di sanzioni e interessi, al 16 luglio 2023, in unica soluzione o a rate. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della sospensione, sono effettuati entro il mese di luglio 2023. In vigenza del periodo di sospensione: sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti; non possono essere avviate nuove procedure esecutive in relazione a fermi e ipoteche già iscritti; non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; il debitore non è considerato inadempiente. Per sopperire alle minori entrate derivanti dall’applicazione del presente articolo, i comuni di cui al comma 1 possono contrarre appositi finanziamenti attraverso Cassa Depositi e Prestiti S.p.A”.

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