In questi giorni tutti gli italiani si stanno chiedendo come poter trascorrere le vacanze di Natale, forse mai tanto agognate dopo un anno tribolato come questo. Si stanno chiedendo, soprattutto, cosa sarà consentito fare, alla luce degli ultimi provvedimenti. Con questo Governo la confusione, come sempre, regna sovrana, tra DPCM, regolamenti, dichiarazioni e smentite, annunci ritrattati. Un profluvio di notizie e una bulimia normativa senza fine, norme che si accavallano e sostituiscono, regioni che cambiamo colore, un caos organizzato nel quale orientarsi è estremamente difficile.
Proviamo quindi a fare chiarezza, almeno per dare un quadro di massima degli spostamenti consenti nel periodo festivo, alla luce del DPCM del 3 dicembre che ha definito le norme in vigore fino al prossimo 15 gennaio.
Come regola generale, gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute, situazioni di necessità. Ed è comunque garantito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione.
Su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE sono vietati gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. È altresì in vigore il coprifuoco, e sono quindi vietati tutti gli spostamenti, dalle ore 22 alle ore 5; da tener presente però che tra il 31 dicembre e il 1 gennaio il coprifuoco sarà in vigore dalle ore 22 alle ore 7.
Ciò vuol dire che non ci si potrà spostare da una Regione a un’altra, salvo partire entro il 20 dicembre e fare rientro dopo il 6 gennaio. Sono in ogni caso previste alcune deroghe, per prestare assistenza a persone non autosufficienti o per genitori separati che incontrino i figli minori.
Non è quindi consentito spostarsi per raggiungere la seconda casa tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, quando la casa si trovi in altra Regione rispetto a quella di partenza.
Nelle REGIONI DI COLORE GIALLO, all’interno delle quali ci si può spostare liberamente dalle 5 alle 22, giornate particolari sono quelle del 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio. In questi tre giorni non sarà consentito uscire dal proprio comune. È in ogni caso consentito il rientro presso la propria residenza (o domicilio o abitazione). Ciò vuol dire che se ci si reca da parenti o amici il 24 e si dorme fuori, sarà consentito rientrare anche nelle giornate del 25 o 26, sempre entro le ore 22.
Nelle REGIONI DI COLORE ARANCIONE, gli spostamenti sono invece consentiti esclusivamente all’interno del proprio comune, dalle ore 5 alle ore 22. Oltre agli spostamenti possibili per motivi di lavoro, salute, necessità, spostamenti verso altri comuni sono consentiti anche per usufruire di servizi non disponibili nel proprio comune (ufficio postale, farmacia, acquisto di generi alimentari, se non disponibili nel proprio comune).
Nelle REGIONI DI COLORE ROSSO, invece, sono vietati tutti gli spostamenti, anche all’interno del proprio comune. Sono fatte salve solo le regole generali sugli spostamenti consentiti, quelli per lavoro, motivi di salute, necessità (ad esempio acquistare generi alimentari o prodotti indispensabili).
Questa la situazione ad oggi. Ma siccome, come detto, dalle parti del Governo e della maggioranza la confusione regna sovrana, si apprende dalle agenzie che il Presidente Conte starebbe valutando modifiche alle norme sugli spostamenti. Evidentemente una settimana senza DPCM ha lasciato il segno e Conte sente l’impellente necessità di firmarne uno nuovo. Gli italiani invece sentono l’impellente necessità di chiarezza e certezza delle norme. Otre all’impellente necessità di mandare a casa Conte e i suoi Ministri.
Al 10 dicembre, in ogni caso, l’Italia risulta così suddivisa:
ZONA GIALLA: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto
ZONA ARANCIONE: Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Valle d’Aosta
L’Abruzzo invece è considerato Zona Rossa per il Governo e Zona Arancione per la Regione.
Riportiamo di seguito alcune delle FAQ più significative dal sito del Governo.
Io e il mio coniuge/partner viviamo in città diverse per esigenze di lavoro (o per altri motivi). Sarà possibile per me o per lui/lei raggiungerlo/a, anche dopo il 21 dicembre, per trascorrere insieme le feste?
Sarà possibile se il luogo scelto per il ricongiungimento coinciderà con quello in cui si ha la residenza, il domicilio o l’abitazione.
In quali casi è possibile spostarsi nella seconda casa nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021?
Premesso che dalle 22 alle 5 (e fino alle 7, il 1° gennaio 2021) è vietato ogni spostamento, se non per motivi di lavoro, salute o necessità, le regole da seguire per recarsi nelle seconde case sono le seguenti:
- in area gialla e arancione, se la seconda casa si trova nello stesso comune, ci si potrà sempre andare (negli orari già precisati);
- esclusivamente in area gialla, se la seconda casa è nella stessa regione, ma in un diverso comune, ci si potrà andare per tutto il periodo 21/12-6/1, ad eccezione dei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021.
Il mio coniuge/partner si trasferirà nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Potrò raggiungerlo/a tra il 21 dicembre e il 6 gennaio? E nel caso in cui con lui/lei si spostassero nella seconda casa anche i nostri figli minori, potrei raggiungerli?
La risposta è “no” per entrambe le domande. Il DPCM prevede il divieto di recarsi nelle seconde case in un’altra regione dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Il divieto vale anche per le seconde case che si trovino in un altro comune, nei giorni 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Pertanto, nell’esempio indicato (seconda casa in una regione diversa), se si intende trascorrere insieme le feste sarà necessario trovarsi nello stesso luogo entro il 20 dicembre 2020.
Naturalmente, lo spostamento verso la seconda casa fuori in una regione diversa da quella di residenza o abituale domicilio è consentito soltanto a condizione che la seconda casa non si trovi in regioni, che, alla data del 20 dicembre, si trovino in zona arancione o rossa. In questi casi, infatti, permangono i divieti di entrate nei territori regionali (articoli 2 e 3 DPCM 3 dicembre).
Io e la mia famiglia ci trasferiremo nella nostra seconda casa, in un’altra regione, entro il 20 dicembre. Io dovrò tornare al lavoro, nella regione di provenienza, per alcuni giorni. Potrò tornare da loro entro il 6 gennaio?
No. Gli spostamenti verso le seconde case in una regione diversa dalla propria sono consentiti soltanto entro il 20 dicembre e dopo il 7 gennaio e comunque esclusivamente se il luogo di partenza e quello di destinazione si trovano entrambi in area gialla.
Pertanto, nel caso specifico, lo spostamento dalla seconda casa al luogo di lavoro nel periodo tra il 21 dicembre e il 6 gennaio non può essere addotto come motivo giustificativo di un nuovo rientro nella seconda casa, in un’altra regione, nello stesso periodo.
I miei genitori, anziani ma in buona salute, vivono in una regione diversa dalla mia. Posso andare a trovarli per le feste?
Gli spostamenti per fare visita o per andare a vivere per qualche giorno con parenti o amici, inclusi i propri genitori, saranno possibili per tutti solo se ci si muove da un luogo in area gialla a un altro luogo in area gialla, esclusivamente fino al 20 dicembre 2020 e a partire dal 7 gennaio 2021.
Nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, questi spostamenti saranno consentiti, sempre esclusivamente tra luoghi in area gialla, solo se si ha la residenza o il domicilio o la propria abitazione nella regione/provincia autonoma di destinazione. Nei giorni 25 e 26 dicembre e 1° gennaio sarà comunque possibile spostarsi solo all’interno del proprio comune.
In ogni caso, sarà possibile spostarsi tra comuni/province/regioni diversi per motivi di lavoro, necessità o salute.
I genitori separati/affidatari possono spostarsi tra il 21 dicembre e il 6 gennaio per andare in comuni/regioni diverse o all’estero per trascorrere le feste con i figli minorenni, nel rispetto dei provvedimenti del giudice o degli accordi con l’altro genitore?
Sì, come già precisato, questi spostamenti rientrano tra quelli motivati da “necessità”, pertanto non sono soggetti a limitazioni. Nel caso di spostamenti da/per l’estero, è comunque necessario consultare l’apposita sezione sul sito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per avere informazioni sulle specifiche prescrizioni sanitarie relative al Paese da cui si proviene o ci si deve recare.
Ho dei parenti non autosufficienti che vivono in casa da soli, in un altro comune/regione, e ai quali periodicamente do assistenza. Potrò continuare a farlo anche dal 21 dicembre al 6 gennaio? Potranno venire con me anche il mio coniuge/partner e i nostri figli?
Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti sarà consentito anche dal 21 al 6 gennaio, anche tra comuni/regioni in aree diverse, ove non sia possibile assicurare loro la necessaria assistenza tramite altri soggetti presenti nello stesso comune/regione.
Non è possibile, comunque, spostarsi in numero superiore alle persone strettamente necessarie a fornire l’assistenza necessaria: di norma la necessità di prestare assistenza non può giustificare lo spostamento di più di un parente adulto, eventualmente accompagnato dai minori che abitualmente egli già assiste.
In base al nuovo DPCM è consentito andare in un altro comune o in un’altra regione per turismo?
Gli spostamenti per turismo all’interno del territorio nazionale sono consentiti, e comunque esclusivamente con partenza e destinazione in area gialla, se la partenza avviene entro il 20 dicembre 2020 o dal 7 gennaio 2021. Non sono consentiti spostamenti extraregionali per turismo in Italia tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.
Posso andare a trovare un parente che, pur essendo autosufficiente, vive da solo, per alleviare la sua solitudine durante le feste, in deroga alle limitazioni di spostamento previste dal DPCM?
No. Di norma, lo stato di necessità si configura solo rispetto a persone non autosufficienti che, perciò, hanno bisogno di essere continuativamente assistite. In generale, dunque, non integra una situazione di necessità quella di alleviare la solitudine di persone sole, ma autosufficienti.
Più in generale va chiarito che la valutazione circa l’eventuale sussistenza di motivi di necessità, in ciascuna vicenda concreta, rispetto alle variegate situazioni che possono verificarsi, resta rimessa all’Autorità competente indicata dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 (che, per le violazioni delle prescrizioni dei DPCM, è di norma il Prefetto del luogo dove la violazione è stata accertata). Il cittadino che non condivida il verbale di accertamento di violazione redatto dall’agente operante può pertanto fare pervenire scritti e documenti difensivi al Prefetto, secondo quanto previsto dagli artt. 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.