Via libera unanime della Camera, con 248 voti favorevoli, al testo unificato delle proposte di legge di iniziativa parlamentare ‘Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche’. La proposta di legge unificata, in quota opposizioni, ha incassato il sì ‘critico’ delle forze di minoranza, che hanno lamentato il fatto che si sarebbe potuto fare un passo aggiuntivo a tutela dei lavoratori. Il testo passa ora all’esame del Senato.
Il provvedimento – che si compone di quattro articoli – reca disposizioni concernenti il diritto alla conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti e croniche.
Fatti salvi i trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro, si riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare – che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento – la possibilità di richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi. Le malattie devono essere certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata che ha in cura il lavoratore attraverso le procedure del Sistema Tessera Sanitaria relative al certificato elettronico di malattia.
Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo e’ compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefici, economici o giuridici, e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, a qualunque titolo riconosciuti al dipendente. Il congedo non e’ computato nell’anzianità di servizio ne’ ai fini previdenziali. Il lavoratore può comunque riscattare il periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi.
Decorso il periodo di congedo, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad accedere prioritariamente, ove la prestazione lavorativa lo consenta, alla modalità di lavoro agile. I lavoratori hanno diritto di fruire di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti.